Cassazione Penale, Ordinanza n. 09618/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacente ritenuto destinato alla cessione a terzi. I motivi dedotti sono stati quattro: 1) vizio di motivazione sulla destinazione della sostanza stupefacente a terzi, sostenendo che la prova della finalità di spaccio non fosse adeguata; 2) mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. per asserita motivazione apparente o comunque insufficiente, perché la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza esaminare specificamente i motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito e perché la motivazione sulla destinazione allo spaccio era immune da illogicità manifesta: il giudice di merito aveva valorizzato il quantitativo di hashish sequestrato, la modalità di occultamento, il manoscritto con nomi, cifre e il termine "panette", oltre al fatto che l'imputato non aveva prospettato un uso personale. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché generico e comunque smentito dalla non trascurabile gravità del fatto. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e generico, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato fondato sulla mancanza di elementi positivi e la loro concessione non è automatica. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo state indicate le specifiche censure di appello asseritamente omesse dalla Corte territoriale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la concreta valutazione del fatto evidenzi una gravità non trascurabile; la doglianza è inoltre inammissibile se generica e priva di specifici elementi fattuali a sostegno.
Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi; il loro diniego è legittimo se tali elementi mancano.
La censura sulla motivazione della sentenza è inammissibile se formulata in modo generico e senza indicare quali specifiche doglianze siano rimaste inevase dal giudice di appello.
La motivazione della sentenza deve confrontarsi con i motivi dedotti; tuttavia, in sede di legittimità la doglianza è inammissibile se non chiarisce quali argomentazioni siano state omesse.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza presuppone una condanna per detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione a terzi, ricavata da elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto.
Massime di principio
- La destinazione della sostanza stupefacente alla cessione può essere desunta dal giudice di merito dalla valutazione complessiva di dati oggettivi e soggettivi del fatto, come quantità, modalità di occultamento, presenza di scritti o altri indizi sintomatici, e tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e confutate in appello, senza evidenziare specifici errori logici o giuridici, sono inammissibili in sede di legittimità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere invocata in modo astratto o generico: occorre allegare elementi concreti del caso che ne dimostrino la ricorrenza, e il beneficio è comunque incompatibile con una valutazione di non trascurabile gravità del fatto.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato; il loro riconoscimento richiede elementi positivi di favore, sicché il diniego è legittimo quando tali elementi non emergano.
- La dedotta violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. richiede di indicare puntualmente quali motivi di impugnazione siano stati omessi o trattati solo apparentemente; in mancanza, la censura è generica e quindi inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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