Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/04/2025. La censura dedotta riguardava un preteso vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., quindi alla valutazione giudiziale dei criteri di commisurazione della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo non manifestamente illogico la congruità della pena, valorizzando i plurimi precedenti penali dell'imputato e considerando anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del Tribunale, con ulteriore riduzione della pena pecuniaria in misura superiore a un terzo.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come parametro per censurare la motivazione sulla dosimetria della pena; la Corte ribadisce che la valutazione compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, rendendo applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena non è deducibile in cassazione quando si risolve in una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazione non manifestamente illogica.
- La motivazione del giudice di merito sulla congruità della pena è insindacabile in sede di legittimità se contiene un percorso argomentativo coerente e non affetto da manifesta illogicità, anche quando valorizzi precedenti penali dell'imputato e il bilanciamento già operato con attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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