Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per cessioni di sostanza stupefacente. I primi tre motivi denunciavano vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, contestando in sostanza la ricostruzione dei fatti e l'identificazione dell'imputato quale soggetto indicato come "zio" nelle captazioni. Il quarto motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata in senso meno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi meramente ripetitivi, generici e di contenuto fattuale, già disattesi dalla Corte territoriale sulla base delle intercettazioni ambientali, della videosorveglianza e delle attività di osservazione e pedinamento, elementi ritenuti idonei a dimostrare l'identificazione dell'imputato e le cessioni di droga. Ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato anche il quarto motivo, osservando che la Corte di merito aveva applicato correttamente i criteri per escludere la lieve entità, valorizzando le ripetute cessioni e il radicamento dell'imputato nello smercio di stupefacenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La lieve entità del fatto va valutata complessivamente, considerando tutti gli indici sintomatici della fattispecie concreta; nel caso concreto, la ripetizione delle cessioni e il radicamento nell'attività di spaccio escludono la riconducibilità del fatto alla previsione attenuata.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01
L'accertamento della lieve entità richiede una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che si limitano a riproporre in modo generico e fattuale questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito sono inammissibili.
- La motivazione della sentenza di merito sull'affermazione di responsabilità non è sindacabile in cassazione quando sia immune da illogicità manifesta e sia sorretta da plurimi riscontri probatori, quali intercettazioni, videosorveglianza, osservazioni e pedinamenti.
- La richiesta di riqualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti deve essere valutata alla luce dell'intera concreta vicenda, tenendo conto della frequenza delle cessioni, dell'organizzazione dell'attività e del radicamento dell'agente nel traffico di droga.
- La lieve entità è esclusa quando la condotta evidenzi una stabilità e un inserimento non episodico nell'attività di spaccio, anche se singoli episodi potrebbero apparire di limitata offensività.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo la prova dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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