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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità penale in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, contestando sostanzialmente la valutazione circa la destinazione della droga alla cessione. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito. Quest'ultima aveva motivato in modo logico e non manifestamente illogico che lo stupefacente sequestrato fosse destinato allo spaccio, valorizzando il servizio di osservazione degli operanti, l'andirivieni di persone dall'abitazione dell'imputato, la presenza di un sistema di videosorveglianza, il rinvenimento di sostanza stupefacente, di due bilancini di precisione e di 10.000 euro in contanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sulla destinazione dello stupefacente alla cessione fosse immune da manifesta illogicità e quindi non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Non espressamente citato, ma richiamato in sostanza il principio di valutazione probatoria del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è giuridicamente corretta e non presenta manifesta illogicità.
  • La destinazione della sostanza stupefacente alla cessione, quando non emerga una condotta inequivocamente indicativa dell'immediatezza del consumo personale, deve essere desunta dal giudice di merito alla luce di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.
  • La presenza di elementi sintomatici dello spaccio, come il continuo via vai di persone, strumenti di pesatura e disponibilità di ingenti somme di denaro, può legittimare la conclusione che la droga fosse destinata alla cessione.
  • La valutazione del giudice di merito sulla destinazione della droga è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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