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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa la conferma della responsabilità per peculato e falso e il diniego dell'art. 131-bis c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di peculato e falso, oltre al relativo trattamento sanzionatorio. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, vizi sull'affermazione di responsabilità e sul preteso travisamento della prova; dall'altro, il diniego delle attenuanti generiche e dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e comunque non proponibili in sede di legittimità nei termini in cui erano formulati. Ha inoltre osservato che l'art. 131-bis c.p. esclude la particolare tenuità per i delitti di peculato di cui all'art. 314, comma 1, c.p.; e che, pur potendo riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. per la modesta entità del danno, ciò non implica automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis, che richiede una valutazione complessiva della minima offensività, comprensiva di condotta, colpevolezza, danno o pericolo. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente riconosciuto l'attenuante ma escluso la non punibilità per particolare tenuità in ragione della gravità della vicenda, della qualifica soggettiva dell'agente e della violazione dei doveri di fedeltà e correttezza verso l'autorità giudiziaria fallimentare.

Norme richiamate

  • art. 314, primo comma, c.p.

    l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa per i delitti di peculato disciplinati dal primo comma dell'art. 314 c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    prevede espressamente che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di minima offensività e non può essere riconosciuta nei casi espressamente esclusi dalla norma; inoltre non deriva automaticamente dalla sola modestia del danno.

  • art. 323-bis c.p.

    il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. non è incompatibile con l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    L'attenuante della speciale tenuità del fatto e la causa di non punibilità per particolare tenuità operano su piani diversi e possono coesistere la prima con il diniego della seconda.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di doglianze già esaminate e motivate in modo non illogico dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova e la contestazione dell'affermazione di responsabilità non sono proponibili in cassazione quando mirano, in realtà, a una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione globale della minima offensività della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la sola esiguità del danno non basta da sola a imporla.
  • L'attenuante della speciale tenuità del fatto e la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non sono sovrapponibili: il riconoscimento della prima non comporta necessariamente il riconoscimento della seconda.
  • Per i delitti di peculato ricompresi nel primo comma dell'art. 314 c.p. la particolare tenuità del fatto è esclusa dalla legge.
  • La gravità della vicenda, la qualifica soggettiva dell'agente e la violazione di doveri di fedeltà e correttezza possono legittimamente fondare il diniego dell'art. 131-bis c.p. anche in presenza di danno economicamente contenuto.

Come è indicizzato

MateriePeculatoFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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