Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa la conferma della responsabilità per peculato e falso e il diniego dell'art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di peculato e falso, oltre al relativo trattamento sanzionatorio. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, vizi sull'affermazione di responsabilità e sul preteso travisamento della prova; dall'altro, il diniego delle attenuanti generiche e dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e comunque non proponibili in sede di legittimità nei termini in cui erano formulati. Ha inoltre osservato che l'art. 131-bis c.p. esclude la particolare tenuità per i delitti di peculato di cui all'art. 314, comma 1, c.p.; e che, pur potendo riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. per la modesta entità del danno, ciò non implica automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis, che richiede una valutazione complessiva della minima offensività, comprensiva di condotta, colpevolezza, danno o pericolo. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente riconosciuto l'attenuante ma escluso la non punibilità per particolare tenuità in ragione della gravità della vicenda, della qualifica soggettiva dell'agente e della violazione dei doveri di fedeltà e correttezza verso l'autorità giudiziaria fallimentare.
Norme richiamate
l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa per i delitti di peculato disciplinati dal primo comma dell'art. 314 c.p.
prevede espressamente che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di minima offensività e non può essere riconosciuta nei casi espressamente esclusi dalla norma; inoltre non deriva automaticamente dalla sola modestia del danno.
il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. non è incompatibile con l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
L'attenuante della speciale tenuità del fatto e la causa di non punibilità per particolare tenuità operano su piani diversi e possono coesistere la prima con il diniego della seconda.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di doglianze già esaminate e motivate in modo non illogico dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova e la contestazione dell'affermazione di responsabilità non sono proponibili in cassazione quando mirano, in realtà, a una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione globale della minima offensività della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la sola esiguità del danno non basta da sola a imporla.
- L'attenuante della speciale tenuità del fatto e la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non sono sovrapponibili: il riconoscimento della prima non comporta necessariamente il riconoscimento della seconda.
- Per i delitti di peculato ricompresi nel primo comma dell'art. 314 c.p. la particolare tenuità del fatto è esclusa dalla legge.
- La gravità della vicenda, la qualifica soggettiva dell'agente e la violazione di doveri di fedeltà e correttezza possono legittimamente fondare il diniego dell'art. 131-bis c.p. anche in presenza di danno economicamente contenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09594/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →