Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In concreto, la Corte di merito aveva escluso la lieve entità dello spaccio valorizzando il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, pari a oltre 800 dosi medie, e le modalità organizzate dell'attività illecita, svolta in aperta campagna con dosi già confezionate e con l'impiego di vedette collegate tramite ricetrasmittente. Il ricorso è stato ritenuto meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di merito sulla non configurabilità della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, perché fondata su una valutazione complessiva degli indici sintomatici del fatto e priva di manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La lieve entità del fatto va accertata mediante una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta e degli indici sintomatici previsti dalla norma; nel caso concreto tale requisito è stato escluso per la quantità di droga e per le modalità organizzate dello spaccio.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui la lieve entità richiede una valutazione complessiva degli elementi del fatto concreto.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione del fatto come lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 deve confrontarsi con una valutazione globale della concreta offensività della condotta, non con singoli dati isolati.
- La quantità di sostanza stupefacente e l'organizzazione dello smercio costituiscono indici fortemente ostativi al riconoscimento della lieve entità, specie quando il traffico avvenga con modalità strutturate e con supporti logistici come vedette e comunicazioni dedicate.
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione di merito che, senza manifesta illogicità, abbia escluso la lieve entità attraverso un apprezzamento complessivo degli indici di gravità del fatto.
- Il ricorso che ripropone censure già esaminate e confutate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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