Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche e alla contestata recidiva. La Corte di cassazione rileva però che i motivi riproducono censure già esaminate e disattese in appello. La Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza di elementi positivi valorizzabili ai fini dell'art. 62-bis c.p., osservando che l'ammissione degli addebiti non era significativa perché resa a fronte dell'evidenza probatoria, e che il comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura cautelare non integrava un dato apprezzabile in senso favorevole. Inoltre, aveva individuato elementi ostativi nei precedenti penali specifici e nelle modalità della condotta, consistita nella detenzione di circa 2 kg di hashish, ritenuta indice di inserimento in un contesto criminale organizzato. Quanto alla recidiva, la Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti i presupposti della contestazione, valorizzando la reiterazione di un reato della stessa specie, nonostante precedenti condanne per analoghe violazioni non lontane nel tempo (un fatto del 2017 e uno del 2021), come segno di una più accentuata capacità criminale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che le censure siano meramente reiterative di quelle già esaminate e motivatamente respinte in appello, e che la valutazione della Corte di merito sia di fatto, non manifestamente illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi concretamente valorizzabili e risultino invece ostativi i precedenti specifici e le modalità della condotta.
art. 99 c.p.
La recidiva è ritenuta sussistente quando la reiterazione di reati della stessa specie, in presenza di precedenti condanne non lontane nel tempo, denoti una più accentuata capacità criminale.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta solo se vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito che, con motivazione non manifestamente illogica, escluda la concessione delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivamente apprezzabili e presenza di dati ostativi quali precedenti specifici e modalità del fatto.
- L'ammissione degli addebiti non costituisce di per sé elemento favorevole ai fini delle attenuanti generiche quando sia resa in presenza di un quadro probatorio già evidente.
- La detenzione di una notevole quantità di stupefacente può essere valorizzata, ai fini del diniego delle attenuanti e della valutazione della personalità, come indice di inserimento in un contesto criminale organizzato.
- La recidiva può essere confermata quando la reiterazione di reati della stessa specie, a breve distanza temporale da precedenti condanne, esprima una più accentuata capacità criminale.
- Quando il ricorso è inammissibile e non risulti assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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