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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14629/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva ritenuto che alcuni familiari esercitassero di fatto un'attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto, e aveva emesso un avviso di accertamento per IRAP e IVA 2014. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 41 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR non avesse riconosciuto l'esistenza della società di fatto tra i familiari e avesse quindi errato nella valutazione della fattispecie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito circa l'esistenza della pretesa società di fatto, attività non consentita in sede di legittimità. Non essendovi attività difensiva della contribuente, non sono state regolate le spese. È stato inoltre dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur denunciando formalmente violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
  • La censura sulla qualificazione di un rapporto come società di fatto non è scrutinabile in cassazione quando richieda un riesame del merito già compiuto dai giudici di merito.
  • L'assenza di attività difensiva della parte intimata può esonerare il giudice di legittimità dalla regolazione delle spese.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può dare atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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