Cassazione Civile, Ordinanza n. 14629/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva ritenuto che alcuni familiari esercitassero di fatto un'attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto, e aveva emesso un avviso di accertamento per IRAP e IVA 2014. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 41 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR non avesse riconosciuto l'esistenza della società di fatto tra i familiari e avesse quindi errato nella valutazione della fattispecie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito circa l'esistenza della pretesa società di fatto, attività non consentita in sede di legittimità. Non essendovi attività difensiva della contribuente, non sono state regolate le spese. È stato inoltre dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è reputato inammissibile in quanto diretto a una rivalutazione fattuale.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma asseritamente violata; non viene interpretato nel merito.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma asseritamente violata; non viene interpretato nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente volto a contestare il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo eventualmente dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur denunciando formalmente violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
- La censura sulla qualificazione di un rapporto come società di fatto non è scrutinabile in cassazione quando richieda un riesame del merito già compiuto dai giudici di merito.
- L'assenza di attività difensiva della parte intimata può esonerare il giudice di legittimità dalla regolazione delle spese.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può dare atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14612/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14615/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14616/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14617/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14618/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14619/2025 del 31/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →