Sentenza del 19/06/2020 n. 2990 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 209/2020 IMPOSTE IN GENERE - ACCERTAMENTO - Preceduto da notifica del processo verbale di constatazione - Obbligo di instaurazione del preventivo contraddittorio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti impugnavano gli avvisi di accertamento IVA relativi alle annualità 2011, 2013 e 2014, contestando: la decadenza della potestà accertativa per il 2011; la nullità degli avvisi per vizio di sottoscrizione; la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo dopo una verifica generale svolta presso la sede della società e conclusa con la consegna del PVC; l’errata contestazione della mancata prova del trasporto intracomunitario delle merci, per cui erano state prodotte ricevute di consegna sottoscritte dai destinatari; e il recupero dell’IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo la regolarità delle fatture, l’effettiva utilizzazione dei beni e la propria buona fede. L’Agenzia eccepiva inoltre l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e difendeva la legittimità degli accertamenti.
La decisione
La Commissione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello, ritenendo comprensibili le censure rivolte alla sentenza. Ha rigettato il motivo sulla sottoscrizione, perché la delega di firma risultava completa. Ha invece accolto la censura relativa al contraddittorio: la verifica generale presso la sede e la consegna del PVC imponevano, prima dell’accertamento, di consentire alla società di presentare osservazioni e documenti. La documentazione sulle consegne e quella relativa alle operazioni contestate avrebbero potuto incidere sulla valutazione fiscale. La Commissione ha quindi accolto l’appello, riformato la sentenza della CTP e annullato gli avvisi relativi alle annualità 2011, 2013 e 2014. Le spese di entrambi i gradi sono state interamente compensate. Nel testo non risulta una distinta decisione di merito sull’eccezione di decadenza per il 2011; l’annullamento discende dall’omesso contraddittorio.
Norme richiamate
Va ritenuto infondato il primo motivo di appello, in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del DPR 600/73 in riferimento alla nullità della sottoscrizione dell'accertamento, avendo l'Agenzia delle Entrate esibito la delega di firma contenuta nell'atto organizzativo n. 2/2014, superando in tal modo tale eccezione.
Nel caso deciso, la contestazione della sottoscrizione è stata respinta perché l’Ufficio aveva prodotto una delega di firma ritenuta completa quanto alla durata e all’identificazione del funzionario delegato.
La norma è richiamata nella ricostruzione della contestazione relativa alle cessioni intracomunitarie e alla prova che le merci fossero trasportate fuori dall’Italia. La Commissione non decide autonomamente nel merito la corretta applicazione della disposizione: annulla gli avvisi per l’omesso contraddittorio preventivo.
L’Agenzia lo invocava per sostenere l’inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici. La Commissione ha respinto l’eccezione, ritenendo che le doglianze consentissero di comprendere le critiche alla decisione di primo grado.
Principi comunitari sul contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati e sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 24823 del 9 dicembre 2015
Va rilevato che tale impostazione di principio risulta ampiamente superata sia dai principi comunitari, più volte espressi, in ordine alla obbligatorietà del contraddittorio preventivo, soprattutto in tema di tributi armonizzati (IVA), sia dalla stessa Corte di Cassazione S. U. che, con la sentenza n. 24823 del 9/12/2015, ha affermato la obbligatorietà dell'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, pena la invalidità dell'atto emesso.
Per l’IVA, nel caso di una verifica generale presso la sede del contribuente conclusa con la consegna del PVC, il contraddittorio deve precedere l’emissione dell’accertamento. Deve offrire al contribuente un’effettiva possibilità di presentare ragioni e documenti; la sua omissione determina l’invalidità dell’atto secondo il principio applicato dalla Commissione.
Sentenza della Corte di cassazione n. 24490 del 2 dicembre 2015
Egualmente, va rilevato che per le operazioni soggettivamente inesistenti la società ha assolto l'onere di dimostrare la sussistenza sia del presupposto formale, costituito dal possesso delle fatture regolarmente emesse, sia del presupposto sostanziale, ovvero della utilizzazione dei beni acquisiti, facendo nascere, comunque, la spettanza del dato della cessionaria alla detrazione dell'IVA assolta a monte (Cass. sent. n. 24490 del 2/12/2015).
La Commissione richiama il principio per cui, in presenza di fatture regolari e di effettiva utilizzazione dei beni acquistati, può spettare la detrazione dell’IVA assolta a monte. Nel caso concreto, tale valutazione rafforzava la necessità del contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- Per gli accertamenti IVA preceduti da una verifica generale svolta presso la sede del contribuente e dalla consegna del PVC, il contraddittorio endoprocedimentale deve essere instaurato prima dell’emissione dell’avviso, così da permettere osservazioni e produzione documentale.
- Il contraddittorio non è una formalità: se la documentazione che il contribuente avrebbe potuto presentare è potenzialmente idonea a incidere sulla ripresa fiscale, la sua omissione può comportare l’invalidità dell’accertamento.
- La prova delle consegne ai destinatari può essere rilevante per contestare l’assunto che i beni non abbiano lasciato il territorio nazionale; occorre produrre documenti concretamente idonei a dimostrare il trasporto o la ricezione.
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, fatture regolari ed effettiva utilizzazione dei beni possono sostenere il diritto alla detrazione; la decisione non elimina però, in generale, la necessità di valutare gli elementi relativi alla frode e alla conoscenza o partecipazione del cessionario.
- La delega di firma dell’accertamento può superare la contestazione sulla sottoscrizione se contiene indicazioni sufficienti sulla durata della delega e sull’identità del funzionario delegato.
- Un’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità va respinta quando dall’atto risultano comprensibili le critiche alla motivazione e ai capi della sentenza impugnata.
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