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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00826/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per violazioni della normativa doganale relativo all'anno 2015, emesso dall'Amministrazione doganale per la ritenuta illegittima importazione di un'autovettura. In primo grado il ricorso del privato era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione e dato ragione all'Ufficio, ritenendo adeguata la motivazione dell'atto e corretta l'applicazione della normativa. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 558, 559 e 560 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 e dell'art. 132 cod. strada, sostenendo che il proprio comportamento fosse conforme a legge. La Corte ha però rilevato che il motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito, poiché la CTR aveva accertato che il veicolo era immatricolato in Ucraina, di proprietà di una cittadina ucraina residente in Italia, condotto da un cittadino italiano munito di delega della proprietaria ma senza la proprietaria a bordo, e privo di documentazione sull'effettiva importazione. Tali circostanze, secondo la Corte, giustificavano il provvedimento impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso perché, sotto la veste della violazione di legge, veniva in realtà richiesta una rivalutazione del fatto storico già accertato dalla CTR. Ha quindi rigettato il ricorso, confermato la soccombenza del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre a dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 558 Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché il motivo è dichiarato inammissibile in quanto diretto a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 559 Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non procede a un esame sostanziale della disciplina, ritenendo che la censura investa il fatto e non la corretta interpretazione della norma.

  • art. 560 Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che le circostanze di fatto accertate dalla CTR rendevano applicabile la disciplina richiamata dall'Ufficio, ma non ammette una nuova valutazione del merito.

  • art. 132 cod. strada

    Invocato dal ricorrente come parametro violato; la Corte non ne sviluppa il contenuto, poiché la doglianza è reputata un tentativo di rimettere in discussione l'accertamento di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è formalmente proposta come violazione di legge, ma la Corte afferma che il ricorrente la usa surrettiziamente per ottenere una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato in collegamento con l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto storico già accertato dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie o la ricostruzione della vicenda compiuta dalla sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito accerta specifiche circostanze fattuali idonee a integrare la fattispecie normativa richiamata dall'Amministrazione, tali accertamenti non possono essere sovvertiti in cassazione sotto forma di doglianza per violazione di legge.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
  • Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza anche nei giudizi tributari, salvo diversa previsione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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