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Sentenza

Sentenza n. 1070/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del decreto in data 10 ottobre 2024 con il quale il Prefetto di Venezia ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 10 febbraio 2023.

Giustizia amministrativa202401473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per difetto del requisito della residenza legale decennale continuativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992. La Prefettura aveva rilevato che egli era stato cancellato per irreperibilità dall’anagrafe il 26 febbraio 2019 e nuovamente iscritto il 3 luglio 2019, ritenendo così interrotta la residenza legale decennale richiesta dalla legge. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, sostenendo che la discontinuità dell’iscrizione anagrafica non avrebbe dovuto essere automaticamente equiparata all’interruzione della residenza legale. Ha invocato una lettura costituzionalmente orientata, o eventualmente la disapplicazione, della disposizione regolamentare, valorizzando la propria effettiva e continuativa presenza in Italia nonché il radicamento personale, familiare e lavorativo. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, lamentando che l’Amministrazione avesse fondato il diniego sulla sola discontinuità anagrafica senza valutare la situazione personale concreta. In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la tardività della memoria e della documentazione depositate dal Ministero il giorno precedente l’udienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabili la memoria e la documentazione depositate tardivamente dalla difesa erariale, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., ma ha comunque respinto il ricorso nel merito. Il Collegio ha interpretato congiuntamente l’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992 e l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, affermando che la residenza legale rilevante per la naturalizzazione richiede non soltanto il rispetto delle norme sull’ingresso e sul soggiorno, ma anche la continuità dell’iscrizione anagrafica. La prova della residenza legale deve pertanto risultare dai registri anagrafici e non può essere sostituita dalla prova della mera presenza di fatto, dall’integrazione sociale o lavorativa o da altri elementi indiziari. La cancellazione per irreperibilità e la successiva reiscrizione hanno determinato una soluzione di continuità incompatibile con il requisito della residenza legale decennale continua e ininterrotta. Il TAR ha escluso che l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993 introduca requisiti ulteriori rispetto alla legge primaria, ritenendo che la disposizione si limiti a specificare il contenuto della residenza legale, in coerenza con gli obblighi anagrafici previsti dalla normativa generale. Non sono state quindi ravvisate violazioni di legge, irragionevolezza, sproporzione o difetto di motivazione nel decreto prefettizio. Il rigetto non preclude la presentazione di una nuova domanda, qualora in futuro maturino nuovamente i presupposti di legge. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della tardività della memoria difensiva dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone almeno dieci anni di residenza legale, continua e ininterrotta nel territorio italiano.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

    si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica

    La residenza legale comprende sia il rispetto delle norme sull’ingresso e sul soggiorno sia l’adempimento degli obblighi di iscrizione anagrafica; la continuità deve risultare dai registri anagrafici.

  • art. 7, comma 3, d.P.R. n. 223/1989

    La disciplina generale dell’anagrafe configura l’iscrizione e l’aggiornamento anagrafico come obblighi giuridici correlati alla dimora abituale.

  • art. 6, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    La normativa sugli stranieri conferma la rilevanza degli adempimenti anagrafici ai fini della regolarità della posizione dello straniero.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento, fondata sull’accertata discontinuità delle risultanze anagrafiche.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La memoria e la documentazione depositate tardivamente dall’Amministrazione sono state dichiarate inutilizzabili.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, il requisito della residenza legale decennale richiede la continuità sia del soggiorno regolare sia dell’iscrizione anagrafica; la sola presenza effettiva sul territorio nazionale non è sufficiente.
  • La residenza legale richiesta dall’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992 deve essere provata attraverso le risultanze dei registri anagrafici e non può essere sostituita da elementi relativi alla residenza di fatto, all’integrazione sociale o lavorativa o al radicamento personale e familiare.
  • La cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità e la successiva reiscrizione determinano una soluzione di continuità della residenza legale, anche quando la discontinuità sia temporalmente limitata e l’interessato abbia mantenuto una presenza concreta in Italia.
  • L’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993 non introduce un requisito ulteriore rispetto all’art. 9 della l. n. 91/1992, ma specifica la nozione di residenza legale in coerenza con la disciplina degli obblighi anagrafici.
  • Nel giudizio amministrativo, la memoria e la documentazione depositate oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. sono inutilizzabili ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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