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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47007/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza per carenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e sui criteri di scelta della misura (obbligo di presentazione quotidiano). Sostiene che la revoca del divieto di dimora non fu disposta ai sensi dell'art. 307, comma 1‑bis c.p.p. ma per ritenuta cessazione delle esigenze cautelari e che il Tribunale non ha adeguatamente contrastato le argomentazioni della Corte di appello sul decorso del tempo e sulla corretta osservanza delle prescrizioni. Denuncia inoltre violazione di legge (art. 299 c.p.p.) per avere il Tribunale applicato d'ufficio una misura più afflittiva di quella richiesta dal Procuratore generale (che aveva chiesto l'obbligo di presentazione quattro volte a settimana).

La decisione

Il giudice ha accolto il primo motivo (assorbente rispetto al secondo) ritenendo che l'ordinanza impugnata non abbia fornito una motivazione seria e concreta sulla sussistenza attuale delle esigenze cautelari ai fini dell'obbligo di presentazione, limitandosi a richiamare la gravità dei fatti senza confrontarsi con le argomentazioni che avevano portato alla revoca della precedente misura (decorso del tempo, corretta osservanza delle prescrizioni, lontananza dal Comune). Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma del codice penale che individua il reato per cui Molonia è stato condannato in appello; la gravità del reato è valorizzata dal Tribunale come fattore rilevante, ma la Corte ha ritenuto che la gravità da sola non sia sufficiente a motivare l'applicazione della misura senza una valutazione concreta e attuale del pericolo di reiterazione

  • art. 307, comma 1-bis c.p.p.

    art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina la dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare e la possibilità di sostituirla; nel caso si osserva che la revoca del divieto di dimora non era stata disposta in sede di dichiarazione di inefficacia ex art. 307, comma 1-bis, e ciò è rilevante per valutare la correttezza della motivazione della nuova misura

  • art. 299 c.p.p.

    Norma che tutela la parità delle parti nel contraddittorio e limita l'intervento d'ufficio del giudice; il ricorrente lamentava che il Tribunale, d'ufficio, abbia applicato una misura più afflittiva di quella richiesta dal Procuratore generale (obbligo quotidiano vs quattro volte a settimana)

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28/10/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/18/12/2020

    Prevede la possibilità di procedere con procedure scritte per il trattamento dei ricorsi; la Corte conferma che il ricorso è stato trattato con procedura scritta ai sensi di tale disposizione

  • art. 17 d.l. 22/06/2023 n.75

    art. 17 del d.l. 22/06/2023 n. 75

    Norma richiamata per la proroga dell'applicabilità della procedura scritta; indicata per spiegare la prosecuzione della disciplina speciale

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Indica la competenza per il giudizio di rinvio; la Corte rinvia il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi di questa norma

Massime di principio

  • La mera gravità del reato non basta a giustificare l'applicazione o il mantenimento di misure cautelari: il giudice deve motivare la sussistenza di esigenze cautelari concrete, attuali e specifiche (es. pericolo di reiterazione) confrontandosi con ogni elemento contrario (decorso del tempo, comportamento durante misure precedenti, osservanza delle prescrizioni).
  • Quando una misura cautelare è stata revocata o sostituita in precedenti provvedimenti, il giudice che intende reintrodurre o aggravare una misura deve esplicitamente valutare e motivare perché le ragioni della revoca non valgono più o sono state superate.
  • Il giudice non può sostituirsi illegittimamente alle richieste delle parti imponendo, d'ufficio, misure più afflittive senza adeguato contraddittorio e senza fondamento normativo: ciò può configurare violazione dell'art. 299 c.p.p. e giustificare l'annullamento.
  • Nel bilanciamento tra esigenza preventiva e esigenze abitative/personali dell'imputato il giudice deve ponderare misure meno afflittive (es. presentazioni ridotte) se adeguate, motivando perché esse sarebbero insufficienti a fronte del pericolo concreto.
  • Se la motivazione del provvedimento impugnato è generica o non affronta i punti salienti del provvedimento precedente, la Corte può annullare e rinviare per nuovo esame, richiedendo un giudizio motivato e comparativo.
  • In presenza di un procedimento scritto, restano comunque obbligatorie le regole di motivazione e rispetto del contraddittorio e le parti devono poter conoscere e replicare sulle ragioni che giustificano la misura cautelare.

Testo integrale

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