Cassazione Civile, Ordinanza n. 06797/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una condanna di primo grado pronunciata nei confronti di un istituto di credito al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente derivati da una illegittima segnalazione di una apertura di credito come non autorizzata, pur essendo in realtà collegata a un contratto di conto corrente della società poi fallita, con conseguente perdita di affidabilità bancaria e impossibilità di mantenere l’accesso al credito. In appello tardivo, la banca ha dedotto la nullità dell’intero procedimento di primo grado e della sentenza per inesistenza o nullità della notificazione dell’atto introduttivo e per omessa notificazione della comparsa di intervento volontario principale dell’interveniente, che aveva formulato una domanda nuova poi accolta. Ha quindi chiesto di dichiarare ammissibile l’appello tardivo ex art. 327, comma 2, c.p.c., oppure la rimessione della causa al primo giudice. La Corte d’appello ha però dichiarato inammissibile l’appello tardivo, ritenendo non provata la mancata conoscenza del processo e la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 327, comma 2, c.p.c. In cassazione la banca ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme sulle notifiche al contumace, sostenendo che l’omessa notificazione dell’intervento contenente domanda nuova avrebbe imposto la rimessione al primo giudice; 2) violazione delle norme sulla notificazione a mezzo PEC, sostenendo l’inesistenza della notifica per mancanza dell’atto; 3) illegittima condanna alle spese del secondo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e assorbito il terzo, confermando il principio per cui, in caso di notifica nulla e non inesistente, grava sull’appellante tardivo l’onere di provare che la nullità gli abbia impedito la conoscenza del processo; ha inoltre ribadito che, se il primo giudice ha accolto domande nuove o riconvenzionali nonostante la mancata notificazione personale al contumace, il giudice d’appello non deve rimettere la causa al primo giudice, ma deve eventualmente annullare i capi interessati e decidere nel merito. Nel caso concreto, tuttavia, l’appello tardivo resta inammissibile per difetto di prova della mancata conoscenza del processo e per l’accertata non inesistenza della notificazione via PEC, poiché la produzione delle ricevute e la loro conformità risultavano sufficienti a escludere il vizio dedotto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della banca. Ha confermato l’inammissibilità dell’appello tardivo già pronunciata dalla Corte d’appello, ritenendo infondati il motivo relativo all’omessa notifica dell’intervento con domanda nuova e quello sulla supposta inesistenza della notificazione a mezzo PEC. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per proporre appello tardivo occorre non solo un vizio oggettivo degli atti notificatori, ma anche la dimostrazione che tale vizio abbia impedito la conoscenza del processo; la prova della mancata conoscenza grava sulla parte appellante contumace.
La mancata notificazione personale al contumace di atti contenenti domande nuove non comporta automaticamente la rimessione al primo giudice se la domanda è stata accolta; il vizio va trattato nel giudizio di impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta omissione di pronuncia e della violazione del contraddittorio.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con il dedotto vizio di nullità e con il principio del giusto processo.
art. 24, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente a supporto della doglianza sul diritto di difesa.
Richiamato come parametro dell’asserita omessa pronuncia sul motivo di appello tardivo.
La Corte afferma che le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non ricorrono nel caso di accoglimento di domande nuove non notificate al contumace.
art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53
Richiamato quale norma sulle notificazioni telematiche da parte del difensore.
art. 9 l. 21 gennaio 1994, n. 53
Richiamato per la prova della notificazione a mezzo PEC e per la documentazione delle ricevute.
art. 11 l. 21 gennaio 1994, n. 53
Richiamato nel motivo di ricorso sulle notificazioni telematiche.
Richiamato nel motivo relativo alla condanna alle spese processuali.
Richiamato nel motivo relativo alla condanna alle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L’appello tardivo del contumace è ammissibile solo se alla nullità o inesistenza della notificazione si accompagni la prova che tale vizio abbia impedito la conoscenza del processo; il solo vizio formale non basta.
- Quando la notificazione è nulla e non inesistente, opera una presunzione di conoscenza del processo da parte del destinatario, superabile solo con prova contraria specifica dell’impedimento alla conoscenza.
- La mancata notificazione personale al contumace di una domanda nuova o riconvenzionale accolta in primo grado non impone la rimessione al primo giudice: il giudice d’appello, ove rilevi il vizio, deve annullare il capo affetto e decidere nel merito, poiché il giudizio di impugnazione ha funzione sostitutiva.
- Nel giudizio di legittimità, la parte che deduce l’inesistenza della notificazione telematica non può limitarsi a contestazioni formali se dagli atti risulta comunque la produzione delle ricevute e la loro corrispondenza ai documenti notificati.
- La produzione successiva o nel corso del giudizio della documentazione idonea a dimostrare la conformità della copia analogica a quella informatica può escludere il vizio di notificazione dedotto.
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