Cassazione Civile, Ordinanza n. 30324/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, quale socio di una società in fallimento, per il recupero, per l'anno 2006, ai fini IRPEF/Iva, dell'utile extra-contabile derivante dal maggior reddito accertato in capo alla società partecipata. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, la Corte di cassazione aveva già rigettato il ricorso ordinario. Il contribuente ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro l'ordinanza della Corte di cassazione, articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 366, comma 1, c.p.c., sostenendo che la precedente ordinanza avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili, per difetto di autosufficienza, il secondo e il terzo motivo del ricorso originario, relativi alla violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, ai principi del contraddittorio preventivo in fase amministrativa e alla nullità dell'avviso per incompetenza funzionale; con il secondo ha denunciato l'omesso esame di quei motivi, ritenuti decisivi e discussi tra le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha affermato che il rimedio ex art. 111, comma 7, Cost. è esperibile solo contro provvedimenti aventi natura sostanzialmente decisoria e definitivi, non soggetti ad altro mezzo di impugnazione; tale rimedio non può invece essere utilizzato contro ordinanze o sentenze della Corte di cassazione, che sono impugnabili solo con revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto. Inoltre, la Corte ha ricordato che, nel caso concreto, i motivi originari erano stati dichiarati inammissibili per novità delle questioni e per mancato assolvimento dell'onere di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato in quale atto del giudizio precedente le questioni fossero state dedotte. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti diversi dalla sentenza che abbiano natura decisoria e definitività e siano privi di altri mezzi di impugnazione
il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando compiutamente le ragioni di censura e i dati necessari al controllo
la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non esonera dall'onere di specifica indicazione degli atti rilevanti
art. 360, ultimo comma, c.p.c.
è richiamato come unica norma del codice di procedura civile che evoca il ricorso straordinario
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
invocato dal ricorrente come norma violata in relazione al contraddittorio endoprocedimentale
le decisioni della Corte di cassazione sono impugnabili, nei limiti previsti, con revocazione per errore di fatto
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
individua l'errore di fatto come causa di revocazione delle decisioni di legittimità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti non formalmente sentenze ma sostanzialmente decisori e definitivi, cioè idonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi e privi di altri rimedi impugnatori.
- Non è consentito utilizzare il ricorso straordinario per impugnare una sentenza o un'ordinanza della Corte di cassazione, poiché tali provvedimenti sono impugnabili solo nei limiti della revocazione per errore di fatto prevista dall'art. 391-bis c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di una violazione di legge o di un vizio processuale richiede l'assolvimento dell'onere di autosufficienza: il ricorrente deve indicare specificamente in quale atto del giudizio precedente la questione sia stata sollevata, consentendo il controllo diretto della Corte.
- Le questioni nuove non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; la loro inammissibilità discende dal mancato previo dibattito nel giudizio di merito e dalla mancata indicazione degli atti in cui sarebbero state introdotte.
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