Cassazione Civile, Ordinanza n. 17584/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario instaurato da una società, nel quale il correntista deduceva l'addebito di interessi ultralegali non pattuiti, anatocistici e usurari, oltre a una কমিশione di massimo scoperto asseritamente non concordata. In primo grado veniva domandata la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole corrispondenti e la condanna della banca alla restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite. Il tribunale respingeva la domanda per difetto di prova e la corte d'appello confermava il rigetto, ritenendo che gravasse sul correntista l'onere di provare sia l'inesistenza della causa giustificativa degli addebiti, sia la specifica illegittimità delle clausole, e negando l'utilizzabilità dell'istanza di esibizione documentale e della consulenza tecnica in funzione esplorativa. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza o del procedimento per tardiva composizione del collegio e mancata acquisizione del fascicolo di primo grado; 2) violazione dell'art. 119, comma 4, T.U.B. e dell'art. 210 c.p.c., sostenendosi che il diritto del correntista alla documentazione bancaria potesse essere esercitato anche in corso di causa e con qualunque mezzo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi di vicinanza della prova, contestando l'affermazione di insufficienza probatoria e rilevando che parte della documentazione del rapporto era in atti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per il modo in cui la corte territoriale avrebbe trattato i documenti prodotti e le somme domandate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, assorbito il quarto e ha accolto il terzo motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata resa perché la corte territoriale aveva escluso in modo non coerente con i più recenti principi di legittimità la rilevanza della documentazione già prodotta e delle altre modalità di ricostruzione del dare/avere nel conto corrente, trattando la domanda come integralmente priva di supporto probatorio senza considerare adeguatamente gli estratti conto e gli ulteriori mezzi di prova utilizzabili.
Norme richiamate
L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non è condizione essenziale di validità del giudizio di appello; la sua omissione può rilevare solo come eventuale vizio motivazionale, se siano indicati elementi decisivi che il giudice di appello avrebbe dovuto trarre da quel fascicolo.
Ai fini della corretta formazione del collegio, è richiesto soltanto che i giudici che deliberano coincidano con quelli che hanno assistito alla discussione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo che denunci un vizio processuale deve indicare specificamente gli elementi del fatto processuale dedotto, consentendo alla Corte il controllo diretto senza dover ricercare autonomamente gli atti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Per consentire il controllo sul vizio processuale denunciato, gli atti e documenti rilevanti devono essere allegati e indicati secondo le prescrizioni di rito.
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993
Il cliente ha diritto a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni; tale diritto può essere esercitato in giudizio tramite l'art. 210 c.p.c. solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione.
L'ordine di esibizione non può essere usato in modo esplorativo; nel contenzioso bancario è ammissibile solo in presenza dei presupposti propri dell'ordine di esibizione e dopo la previa richiesta infruttuosa alla banca della documentazione ex art. 119, comma 4, T.U.B.
Nei giudizi di ripetizione o di accertamento del saldo del conto corrente l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda e l'assenza della causa giustificativa dell'addebito grava sul correntista che agisce in giudizio.
Per gli interessi anatocistici si applica la disciplina generale dell'anatocismo, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di conto corrente bancario.
I decreti ministeriali che rilevano i tassi effettivi globali medi e completano la disciplina antiusura costituiscono fonti integrative del diritto, conoscibili d'ufficio dal giudice secondo il principio iura novit curia.
art. 2 della legge n. 108 del 1996
Il rinvio ai decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi è necessario per individuare i tassi soglia antiusura.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla corte territoriale come base del criterio della ragione più liquida e del diritto di difesa, ma non quale norma decisiva per l'esito del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla corte territoriale come base del criterio della ragione più liquida e del giusto processo, ma non quale norma decisiva per l'esito del ricorso.
La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; il motivo è però rimasto assorbito per l'accoglimento parziale del ricorso.
La richiesta di documentazione bancaria in corso di causa deve coordinarsi con le preclusioni istruttorie e con i relativi termini processuali.
L'istanza di esibizione deve contenere specifica indicazione dei documenti richiesti e del loro contenuto, per evitare richieste meramente esplorative.
Le scritture contabili dell'imprenditore possono essere valorizzate come mezzi di prova nella ricostruzione del rapporto di conto corrente.
Le scritture contabili dell'imprenditore possono essere valorizzate come mezzi di prova nella ricostruzione del rapporto di conto corrente.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul conto corrente bancario, il correntista che agisca per la rideterminazione del saldo e per la ripetizione di somme indebitamente addebitate deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, ma la prova può essere fornita anche con un complesso di elementi diversi dagli estratti conto integrali, ove idonei a ricostruire in modo attendibile il rapporto.
- La mancata produzione di una parte della documentazione contabile non comporta automaticamente il rigetto della domanda: il giudice deve valutare se altri documenti, le scritture contabili, gli estratti scalari, le contabili e gli ulteriori elementi di prova consentano una ricostruzione del dare/avere del rapporto.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato in chiave esplorativa; nel rapporto bancario l'istanza giudiziale di acquisizione documentale presuppone, di regola, la previa richiesta alla banca ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B. e l'ingiustificato mancato adempimento dell'istituto.
- L'art. 119, comma 4, T.U.B. riconosce al cliente un diritto sostanziale di accesso alla documentazione bancaria degli ultimi dieci anni, ma non altera il riparto degli oneri probatori né consente di derogare indiscriminatamente alle regole processuali e alle preclusioni istruttorie.
- Nel giudizio di appello, l'omessa acquisizione del fascicolo di primo grado non determina di per sé la nullità del procedimento; occorre indicare specificamente quali elementi decisivi il fascicolo conteneva e che non potevano essere recuperati aliunde.
- In materia di interessi bancari, la mancata prova di una pattuizione derogatoria del tasso legale comporta l'applicazione del tasso legale; per l'usura, i tassi soglia devono essere individuati attraverso le fonti normative e amministrative rilevanti, che il giudice conosce d'ufficio.
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