Cassazione Civile, Ordinanza n. 37620/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Gli eredi di un soggetto nei cui confronti era stata iscritta ipoteca da parte dell’agente della riscossione avevano chiesto, in primo grado e poi in appello, la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, la cancellazione della stessa e il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda di revocazione proposta contro la precedente sentenza, osservando che i motivi dedotti non rientravano tra quelli di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., perché in sostanza denunciavano contestazioni sull’attività decisoria del giudice di merito, sull’applicazione delle norme di diritto e sulla valutazione delle prove. Nel ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 68 d.lgs. 546/1992; con il secondo, l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte di cassazione rileva però che entrambi i motivi non colpiscono specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata, limitandosi a riproporre censure sull’illegittimità dell’ipoteca e sui presupposti dei crediti iscritti a ruolo, senza misurarsi con la ragione del rigetto della revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure non erano specificamente indirizzate contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la riconducibilità dei motivi di revocazione ai casi previsti dall’art. 395 n. 4 c.p.c. Poiché i ricorrenti si erano limitati a criticare l’originaria iscrizione ipotecaria e i crediti sottostanti, senza confrontarsi in modo chiaro con il fondamento del rigetto della revocazione, non è stato possibile esaminare il merito dei motivi. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
rappresentati e difesi da quest’ultimo, avvocato ... costituito anche personalmente ai sensi dell’art.86 c.p.c.
consente al difensore di stare in giudizio anche in proprio, come emerge dalla costituzione personale dell’avvocato ricorrente.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato all’inammissibilità.
richiamato unitamente agli artt. 375 e 380-bis c.p.c. per la procedura camerale.
richiamato per la fissazione dell’adunanza camerale e per il deposito di memoria.
violazione dell’art. 360 c.p.c. I° comma n. 4 ...; violazione art. 360 c.p.c. I° comma n. 5
norma evocata come base formale dei due motivi di ricorso, ma senza che le censure risultassero idonee a colpire la ratio decidendi.
richiamato dalla Corte d’appello per escludere che i motivi di revocazione dedotti rientrassero tra quelli tipici della revocazione per errore di fatto o per gli altri casi previsti dalla norma, poiché attenevano al giudizio di merito.
invocato dai ricorrenti nel primo motivo, ma la Corte non ha ravvisato una censura specifica e pertinente alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
norma introduttiva del comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre censure generiche o diverse rispetto al fondamento logico-giuridico della decisione.
- La denuncia di un vizio ex art. 360 c.p.c. non è sufficiente se la censura non individua in modo chiaro e puntuale l’errore attribuito alla decisione impugnata e resta estranea alla motivazione che sorregge il rigetto o l’accoglimento nel giudizio a monte.
- Quando la sentenza impugnata esclude l’ammissibilità di una revocazione perché i motivi dedotti non rientrano nei casi tipici di legge, nel giudizio di legittimità occorre censurare proprio tale ragione decisoria, non riesumare il merito della controversia originaria.
- L’onere di specificità del ricorso impone al ricorrente di indicare con precisione le ragioni di diritto e di fatto già fatte valere e il loro rapporto con la decisione impugnata; la mera reiterazione di contestazioni sostanziali è insufficiente.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.
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