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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05997/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha ritenuto sopravvenuta la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'intervenuta conciliazione tra le parti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, accogliendo la richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite, comprese quelle dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata un avviso di accertamento e una cartella di pagamento per maggiori redditi dell'anno 2003 ai fini IRPEG, IVA e IRAP, sulla base di una registrazione contabile anomala di cinque milioni di euro indicata come "cassa a finanziamento soci" e ritenuta dai verificatori ricavi non dichiarati. La società aveva contestato gli atti sostenendo che la contabilizzazione fosse fittizia e che le somme servissero in realtà a coprire costi di forniture precedenti, già oggetto di condono, producendo anche consulenza tecnica di parte. Dopo alterne vicende processuali, il giudizio era giunto in Cassazione su ricorso degli ex soci della società, che lamentavano: 1) la loro illegittima chiamata a rispondere dei debiti sociali dopo l'estinzione della società, poiché nulla sarebbe stato distribuito ai soci, con dedotta violazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 100 c.p.c. e di norme sulle presunzioni; 2) l'assenza di prova, da parte dell'Amministrazione, che le somme accertate corrispondessero davvero a ricavi non contabilizzati nell'anno d'imposta, richiamando artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché l'assoluzione del legale rappresentante in sede penale per gli stessi fatti. Nelle more, i ricorrenti avevano depositato memoria allegando un atto di conciliazione fiscale ex art. 48 d.lgs. 546/1992 e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; l'Agenzia aveva aderito a tale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    invocato dai ricorrenti per negare la loro responsabilità come ex soci dopo l'estinzione della società; la Corte non si pronuncia nel merito perché il giudizio si estingue per conciliazione.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla legittimazione/passiva; non esaminato nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni, sia nel primo sia nel secondo motivo; non oggetto di decisione di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici e onere inferenziale dell'Ufficio; non oggetto di decisione di merito.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale tributaria asseritamente violata; la Corte non entra nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria; la questione resta assorbita dall'estinzione del giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per la dedotta nullità della sentenza impugnata.

  • art. 48 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale base normativa della conciliazione intervenuta in sede tributaria, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti documentano una conciliazione tributaria valida e chiedono congiuntamente la cessazione della materia del contendere, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La conciliazione sopravvenuta rende irrilevanti le questioni di merito e di rito già dedotte, comprese quelle relative alla responsabilità degli ex soci per i debiti sociali estinti e alla prova della pretesa fiscale.
  • In presenza di accordo conciliativo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, la compensazione delle spese può essere disposta in base alla richiesta congiunta delle parti.
  • La decisione di estinzione per cessazione della materia del contendere assorbe ogni valutazione sulla fondatezza delle censure relative all'art. 2495 c.c. e all'onere della prova in materia tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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