Cassazione Penale, Sentenza n. 17652/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, pur riducendo e riformando le condanne per reati di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5), ha concesso la sospensione condizionale della pena principale senza pronunciarsi sull'estensione del beneficio alla pena accessoria del ritiro della patente e ha confermato il ritiro della patente per anni due senza fornire una motivazione autonoma e specifica alla luce della riqualificazione del fatto. Inoltre Vitarella lamentava la mancata estensione della sospensione anche alla pena accessoria e la mancata motivazione sulla confisca dei telefoni; Tassiello denunciava la carenza motivazionale e la manifesta illogicità nella determinazione e proporzionalità della sanzione accessoria (ritiro patente) dopo la riqualificazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso di Tassiello e parzialmente quello di Vitarella esclusivamente sul profilo del ritiro della patente. La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e gli atti sono rinviati ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio sul punto (valutazione dell'applicazione, durata e proporzionalità della sanzione accessoria alla luce della riqualificazione). Il ricorso di Vitarella è invece rigettato per il resto; la censura relativa alla confisca dei telefoni è stata dichiarata inammissibile perché non prospettata in appello.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
la norma è stata utilizzata per la riqualificazione della condotta nella forma meno grave; serve a definire la fattispecie penale contestata
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 85
il ritiro della patente è una pena accessoria facoltativa per i delitti di cui all'art. 73; la sua applicazione è discrezionale e richiede una motivazione specifica da parte del giudice
richiamato in relazione alla estensione degli effetti della sospensione condizionale della pena
la determinazione concreta della durata della pena (anche accessoria) deve essere motivata secondo i criteri di proporzionalità e funzione rieducativa, retributiva e preventiva
norma sulla confisca; la decisione richiede motivazione sul nesso di strumentalità tra il bene e la commissione del reato
codice di procedura penale, art. 606
articolo invocato per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione
codice di procedura penale, art. 597
richiamato in relazione agli oneri di motivazione della Corte d'appello nella conferma di misure accessorie
Massime di principio
- Le pene accessorie previste per i reati di stupefacenti (es. ritiro della patente ex art. 85 d.P.R. 309/1990) sono di natura facoltativa: il giudice deve motivare specificamente sia l'an che il quantum quando le irroga o le conferma
- Il beneficio della sospensione condizionale della pena, se concesso per la pena principale, può estendersi anche alle pene accessorie; il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente su tale estensione
- Se la fattispecie viene riqualificata in termini meno gravi, il giudice che conferma misure accessorie deve riesaminare autonomamente la necessità, la proporzione e la durata di tali misure alla luce della nuova qualificazione
- La determinazione della durata di una pena accessoria deve essere motivata concretamente applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; motivazioni generiche o il semplice rinvio al primo grado sono insufficienti
- La confisca di strumenti (es. telefoni) richiede una motivazione che dimostri il nesso di strumentalità con il reato; questioni non sollevate in appello non possono essere legittimamente dedotte in cassazione
- In presenza di carenze motivazionali su questioni discrete e non pregiudicate, la Corte di Cassazione annulla limitatamente alle parti viziate e rinvia per nuovo esame, evitando di sostituirsi al giudice del merito
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