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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17652/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, pur riducendo e riformando le condanne per reati di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5), ha concesso la sospensione condizionale della pena principale senza pronunciarsi sull'estensione del beneficio alla pena accessoria del ritiro della patente e ha confermato il ritiro della patente per anni due senza fornire una motivazione autonoma e specifica alla luce della riqualificazione del fatto. Inoltre Vitarella lamentava la mancata estensione della sospensione anche alla pena accessoria e la mancata motivazione sulla confisca dei telefoni; Tassiello denunciava la carenza motivazionale e la manifesta illogicità nella determinazione e proporzionalità della sanzione accessoria (ritiro patente) dopo la riqualificazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso di Tassiello e parzialmente quello di Vitarella esclusivamente sul profilo del ritiro della patente. La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e gli atti sono rinviati ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio sul punto (valutazione dell'applicazione, durata e proporzionalità della sanzione accessoria alla luce della riqualificazione). Il ricorso di Vitarella è invece rigettato per il resto; la censura relativa alla confisca dei telefoni è stata dichiarata inammissibile perché non prospettata in appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    la norma è stata utilizzata per la riqualificazione della condotta nella forma meno grave; serve a definire la fattispecie penale contestata

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 85

    il ritiro della patente è una pena accessoria facoltativa per i delitti di cui all'art. 73; la sua applicazione è discrezionale e richiede una motivazione specifica da parte del giudice

  • codice penale, art. 166

    richiamato in relazione alla estensione degli effetti della sospensione condizionale della pena

  • codice penale, art. 133

    la determinazione concreta della durata della pena (anche accessoria) deve essere motivata secondo i criteri di proporzionalità e funzione rieducativa, retributiva e preventiva

  • codice penale, art. 240

    norma sulla confisca; la decisione richiede motivazione sul nesso di strumentalità tra il bene e la commissione del reato

  • codice di procedura penale, art. 606

    articolo invocato per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione

  • codice di procedura penale, art. 597

    richiamato in relazione agli oneri di motivazione della Corte d'appello nella conferma di misure accessorie

Massime di principio

  • Le pene accessorie previste per i reati di stupefacenti (es. ritiro della patente ex art. 85 d.P.R. 309/1990) sono di natura facoltativa: il giudice deve motivare specificamente sia l'an che il quantum quando le irroga o le conferma
  • Il beneficio della sospensione condizionale della pena, se concesso per la pena principale, può estendersi anche alle pene accessorie; il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente su tale estensione
  • Se la fattispecie viene riqualificata in termini meno gravi, il giudice che conferma misure accessorie deve riesaminare autonomamente la necessità, la proporzione e la durata di tali misure alla luce della nuova qualificazione
  • La determinazione della durata di una pena accessoria deve essere motivata concretamente applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; motivazioni generiche o il semplice rinvio al primo grado sono insufficienti
  • La confisca di strumenti (es. telefoni) richiede una motivazione che dimostri il nesso di strumentalità con il reato; questioni non sollevate in appello non possono essere legittimamente dedotte in cassazione
  • In presenza di carenze motivazionali su questioni discrete e non pregiudicate, la Corte di Cassazione annulla limitatamente alle parti viziate e rinvia per nuovo esame, evitando di sostituirsi al giudice del merito

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