Cassazione Penale, Sentenza n. 17580/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza che, in parziale riforma, aveva ridotto la pena al termine del concordato in appello. Il ricorso deduceva violazione di norme processuali e nullità per mancata valida manifestazione di volontà al concordato a causa della ricostruzione del fascicolo (smarrimento di atti comprovanti il consenso), nonché vizio nella determinazione della pena per una discrasia tra la motivazione (pena indicata: un anno di reclusione e 2.000 euro di multa; pena base indicata: un anno e 3.000 euro di multa con riduzione che avrebbe dovuto portare a otto mesi) e la pena effettivamente inflitta (dieci mesi di reclusione e 2.000 euro di multa).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti nel patteggiamento limita le doglianze in cassazione, salva l'illegittimità della pena e i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia. Sulla presunta mancanza di valida manifestazione di volontà la Corte ha valorizzato l'atto della sentenza che attestava la richiesta avanzata dal difensore munito di procura speciale, non ritenendo sussistenti elementi per dubitare della veridicità. Quanto alla discrasia nel computo della pena, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la pena finale corrisponde a quella concordata e, comunque, risulta più favorevole per l'imputato. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo delle parti nel giudizio ai sensi dell'art. 599-bis comporta la rinuncia a dedurre in cassazione ogni diversa doglianza relativa a quanto concordato, salvo le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza quali pena illegale, vizi nella formazione della volontà di accedere al concordato, mancato consenso del pubblico ministero e difformità del contenuto della pronuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la regolamentazione delle spese e delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per irrogare la sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata nella fase di requisitoria del Pubblico Ministero; richiamata in atto processuale ma non decisiva per il merito del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come parametro per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 (dep. 2020); Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021 (dep. 2022)
Precedenti che confermano i limiti di impugnabilità di sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis e precisano le eccezioni ammesse in cassazione (pena illegale; vizi nella formazione della volontà; consenso del PM; contenuto difforme della pronuncia).
Massime di principio
- La possibilità di impugnare in cassazione una sentenza pronunciata su concordato (art. 599-bis) è molto limitata: valgono principalmente le eccezioni per pena illegale, difetti di consenso del presente concordato e difformità sostanziali della pronuncia rispetto all'accordo.
- La ricostruzione del fascicolo processuale per smarrimento non fa automaticamente venir meno la validità di atti già attestati nella sentenza: se la Corte d'appello ha espresso un accertamento sul tramite del difensore munito di procura speciale, tale dichiarazione ha pieno valore salvo prova contraria.
- Una discrasia tra la motivazione e il risultato numerico della pena (calcolo del quantum) è irrilevante in cassazione quando la pena finale effettivamente inflitta corrisponde a quella concordata; il ricorrente non può vantare pregiudizio se la pena è più favorevole.
- Se si intende impugnare la validità del consenso al concordato è essenziale documentare prove concrete di assenza di volontà libera o di mancanza di procura/mandato; mere asserzioni dovute a smarrimento della documentazione difficilmente sono sufficienti.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato a pagare spese e una sanzione pecuniaria; occorre valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso per evitare conseguenze economiche.
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