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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17581/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Chimezie era stato condannato in appello per il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito), per avere, nella domanda di reddito di cittadinanza del 4 novembre 2020, dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno dieci anni e aver così percepito indebitamente il beneficio dal dicembre 2020 al maggio 2021 per complessivi Euro 3.000. In cassazione il difensore ha proposto due motivi: (1) sopravvenuta illegittimità costituzionale del requisito della residenza "per almeno 10 anni" a seguito di pronunce della Corte di Giustizia (cause riunite C-112/22 e C-223/22) e della Corte costituzionale (sent. n. 31/2025), ragion per cui il presupposto materiale del reato sarebbe mutato; il ricorrente ha altresì asserito di essere titolare di protezione sussidiaria dall'aprile 2019 (pari trattamento); (2) vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato che l'imputato non comprendeva bene l'italiano e si era avvalso dell'assistenza di un CAF nella compilazione della domanda.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, pur essendo rilevanti le pronunce della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale che hanno censurato il requisito decennale e indicato il parametro di cinque anni, nel caso concreto il ricorrente risultava presente in Italia dal 2016: alla data della domanda (4 novembre 2020) non aveva dunque raggiunto il periodo di cinque anni, per cui sussisteva comunque l'elemento oggettivo della falsa dichiarazione. La presunta titolarità di protezione sussidiaria è rimasta mera allegazione non documentata e quindi non valutabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e attinente a valutazioni di fatto; la Corte ha ritenuto logica e congrua la motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto conoscibile la possibile ostatività all'accesso al beneficio e deliberata la falsa dichiarazione nonostante l'assistenza del CAF. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. con legge 28 marzo 2019, n. 26)

    norma incriminatrice che sanziona le false dichiarazioni nella domanda per il reddito di cittadinanza

    è la disposizione penale applicata per la falsa dichiarazione relativa ai requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza; rimane applicabile se, alla luce di mutamenti normativi o costituzionali, l'elemento materiale richiesto sussiste comunque nel caso concreto

  • art. 2, comma 1, lettera a), n. 2), d.l. 28/1/2019, n. 4 (parte censurata)

    il requisito che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia "per almeno 10 anni"

    la Corte costituzionale (sent. n. 31/2025) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che prevedeva il termine decennale, ritenendolo irragionevole e sproporzionato; tale statuizione ha effetto sulla portata applicativa del presupposto materiale del reato

  • Direttiva 2003/109/CE, articolo 11(1)(d) e articolo 4

    articolo 11, paragrafo 1, lettera d) e articolo 4 (periodo di soggiorno di cinque anni)

    la Corte di Giustizia ha interpretato tali disposizioni come ostative a regole nazionali che richiedano 10 anni di residenza per l'accesso a prestazioni sociali equiparando il criterio di "soggiornante di lungo periodo" al periodo di cinque anni indicato dalla direttiva

  • Direttiva 2004/38/CE, articolo 16(1)

    fornisce un riferimento europeo per il periodo di radicamento (cinque anni) utile a valutare la ragionevolezza di requisiti di residenza per prestazioni sociali

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025

    dichiarata l'illegittimità costituzionale della previsione del termine decennale per l'accesso al R.d.c.

    ha ridotto la portata applicativa del requisito nazionale decennale, ritenendolo in contrasto con i principi di ragionevolezza, eguaglianza e proporzionalità e ricomponendo la correlazione con la misura attraverso il parametro dei cinque anni

  • Sentenze Corte di Giustizia (cause riunite C-112/22 e C-223/22)

    pronunce che censurano il requisito della residenza decennale ai fini dell'accesso a prestazioni sociali

    hanno ritenuto che un requisito nazionale di 10 anni sia incompatibile con il diritto dell'Unione in relazione ai soggiornanti di lungo periodo, valorizzando il termine dei cinque anni come parametro di radicamento

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata nel mezzo di impugnazione

    prevede uno dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; il ricorso ha invocato tale motivo in relazione alla sopravvenuta illegittimità costituzionale dei presupposti del reato

Massime di principio

  • La pronuncia di illegittimità costituzionale o le sentenze della Corte di Giustizia che riducono o eliminano un requisito normativo rilevante per la configurazione di un reato possono limitare la portata applicativa della norma incriminatrice, ma il giudice deve verificare caso per caso se, alla luce del nuovo parametro, persistano gli elementi materiali del reato.
  • Una modifica giurisprudenziale o costituzionale che abbassa la soglia (es. da 10 a 5 anni) non annulla automaticamente tutte le condanne: se il fatto materiale rimane falso anche rispetto alla nuova soglia, la condanna può essere confermata.
  • Le affermazioni difensive relative a titoli di soggiorno o protezione internazionale devono essere adeguatamente documentate in giudizio; mere allegazioni non superano l'onere probatorio e non impediscono l'applicazione della norma penale.
  • L'uso di intermediari (CAF, patronati) nella compilazione di domande per prestazioni sociali non esclude automaticamente l'elemento soggettivo del reato (dolo): il giudice valuta se l'imputato era a conoscenza dell'informazione personale decisiva e se la dichiarazione falsa è stata deliberata.
  • In cassazione i motivi che si limitano a contestare valutazioni di fatto o sono generici sono inammissibili; la censura deve mirare a violazioni di legge o vizi logico-giuridici chiari per essere esaminata nel merito.

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