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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17576/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di secondo grado che li aveva condannati per: (a) reato ambientale ex art. 452-bis c.p. per aver sversato e smaltito illecitamente liquami e deiezioni zootecniche mediante un lagone interrato privo di adeguati requisiti, provocando compromissione e deterioramento di acque, suolo e sottosuolo; (b) reato di illecito smaltimento e deposito incontrollato di rifiuti speciali ex art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006; (c) abuso edilizio ex art. 44 DPR n. 380/2001 per la realizzazione di un piazzale di circa 1.000 mq senza permesso di costruire. I motivi di cassazione contestavano: insufficienza e vizio della prova sulla effettiva contaminazione (richiamando consulenze di parte che avrebbero dimostrato impermeabilità del terreno e possibile responsabilità di altre aziende presenti), l'imputazione della qualità di "gestore di fatto" a Emilio Graziano, la prescrizione o addebitabilità esclusiva a Miraglia del reato edilizio, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e l'illegittimità della confisca disposta ex art. 452-undecies c.p. per assenza di motivazione e senza aver consentito il dissequestro temporaneo finalizzato alla bonifica.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato la motivazione dei giudici di merito ritenendo adeguati gli accertamenti tecnici (sopralluogo della Guardia Forestale, relazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e campionamenti) che hanno evidenziato lagone interrato privo di fosso di guardia, convogliamento di reflui in canali e superamento dei parametri di contaminazione su suolo e acqua. Ha ritenuto corretta l'attribuzione della qualifica di gestore di fatto a Graziano (presenza ai sopralluoghi, firma di documenti di gestione, rapporti commerciali comprovati). Ha escluso la prescrizione del reato edilizio, ritenendo non dimostrata la databilità remota dell'opera e confermando che la realizzazione del piazzale richiedeva permesso di costruire. Ha respinto la richiesta di attenuanti generiche per adeguata motivazione dei giudici di merito (pregresso profilo personale e gravità della condotta). Ha altresì confermato la legittimità della confisca ex art. 452-undecies c.p., ritenendo assenti i presupposti per l'esclusione (messa in sicurezza e bonifica non effettuate). Sono state inoltre imposte le spese e fissato un versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 452-bis cod. pen.

    Reato di inquinamento ambientale inteso come reato di danno; la fattispecie si integra con la "compromissione" o il "deterioramento" significativo e misurabile di matrici ambientali (acque, suolo, sottosuolo, aria). Non è richiesta l'irreversibilità del danno; "significativo" esprime rilevanza e "misurabile" indica apprezzabilità oggettiva, senza vincolo assoluto a parametri normativi.

  • art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina l'illecito smaltimento e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; è stata applicata in relazione allo stoccaggio e alla gestione irregolare dei reflui zootecnici.

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    Opera edilizia consistente nella realizzazione di piazzale che modifica permanentemente lo stato del suolo soggiace al permesso di costruire; la datazione a epoca remota per la prescrizione grava sull'imputato che ne vuole avvalersi.

  • art. 452-undecies cod. pen.

    Prevede la confisca con funzione risarcitoria-ripristinatoria per i beni che hanno concorso alla commissione del reato ambientale; l'esclusione della confisca è subordinata alla messa in sicurezza e, se necessario, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi (comma 4).

  • art. 260-ter d.lgs. n. 152/2006

    Norma citata a confronto per sottolineare la diversa funzione (più repressiva) rispetto alla confisca ex art. 452-undecies c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e parametro richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice deve motivare la valutazione ma non è tenuto ad esaminare ogni singolo parametro se indica quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la loro esclusione è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice e non sindacabile in sede di legittimità se congrua e non contraddittoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti dell'inammissibilità del ricorso e l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Attribuisce facoltà di aumentare, oltre il massimo, la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per fissare il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per l'art. 452-bis c.p. non è necessario dimostrare l'irreversibilità del danno: è sufficiente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali, valutabile anche mediante sopralluoghi, relazioni tecniche e campionamenti.
  • Il superamento di limiti normativi è un utile elemento ma non l'unico criterio per giudicare la significatività del danno; la valutazione spetta al giudice tecnico-factuale alla luce di accertamenti concreti.
  • La qualifica di "gestore di fatto" può essere riconosciuta sulla base di una pluralità di elementi di fatto (presenza ai sopralluoghi, sottoscrizione di documenti di gestione, rapporti commerciali abituali) e non richiede titolarità formale.
  • In tema di reati edilizi, l'onere di provare la data di inizio della prescrizione grava sull'imputato che ne pretende benefici: mere affermazioni difensive non sono sufficienti a provare la prescrizione.
  • La confisca ex art. 452-undecies c.p. ha funzione ripristinatoria: per evitarla il responsabile deve dimostrare di aver effettuato messa in sicurezza e bonifica secondo i requisiti previsti; l'assenza di tali attività legittima la confisca.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giudizio discrezionale del giudice e può essere escluso quando emergono precedenti, gravità e reiterazione della condotta; la motivazione del rifiuto deve essere congrua ma non richiede esauriente analisi di ogni parametro.
  • In cassazione i motivi devono essere autosufficienti: atti o provvedimenti richiamati devono essere allegati o trascritti se si pretende di dedurne vizi; altrimenti il motivo può essere ritenuto generico e inammissibile.

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