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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17579/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestavano la sentenza della Corte d'appello di Roma del 12/06/2025. Corradi deduceva la violazione dell'art. 606 c.1 lett. b) c.p.p. invocando l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per superamento del termine massimo del processo (sostiene che il termine fosse decorso il 13/03/2025 e la sentenza fosse pronunciata il 12/06/2025). Tonarelli articolava due motivi: (1) mancata motivazione sulla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 384 c.p. dopo la riqualificazione ai sensi dell'art. 378 c.p.; (2) violazioni ex art. 606 c.1 lett. b), c) ed e) c.p.p. per non aver la Corte di appello deciso sull'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa (memoria del 30/05/2025), dato che al momento della decisione il termine massimo ex art. 344-bis risultava decorso.

La decisione

Per Corradi: ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che, in sede di rinvio, si era formato un "giudicato progressivo" sull'affermazione della responsabilità (la Cassazione aveva annullato solo il trattamento sanzionatorio), pertanto il termine di improcedibilità ex art. 344-bis, comma 8, non poteva decorrere e l'eccezione non è stata accolta; conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Per Tonarelli: ricorso accolto con annullamento senza rinvio per intervenuta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., perché la pronuncia rescindente aveva annullato la qualificazione giuridica del fatto e non si era formato giudicato sull'affermazione di responsabilità; la sentenza impugnata (12/06/2025) è stata pronunciata dopo il decorso del termine massimo utile (calcolato dalla Corte come due anni più i termini aggiuntivi previsti: 30 giorni ex art. 617 c.2 e 90 giorni ex art. 344-bis c.8), pertanto la posizione della Tonarelli è stata dichiarata improcedibile e la condanna annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'improcedibilità delle impugnazioni per i reati commessi da data specifica; in sede di rinvio il termine di durata massima decorre secondo il comma 8 (dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 617). La Corte interpreta la norma nel senso che essa non trova applicazione quando, in sede di Cassazione, si è già formato giudicato sull'affermazione di responsabilità ("giudicato progressivo").

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Principio dell'autorità di cosa giudicata nelle parti della sentenza non annullate; la Corte lo utilizza per affermare che, se la Cassazione ha reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità, tale giudicato impedisce l'operatività dell'improcedibilità in sede di rinvio.

  • art. 378 cod. pen.

    Norma sulla riqualificazione del fatto in sede di merito; qui rilevante perché la riqualificazione può incidere sulla formazione del giudicato: se la Cassazione ha annullato per vizio di qualificazione, non si è formato giudicato sulla responsabilità.

  • art. 384 cod. pen.

    Causa di non punibilità prevista dal codice penale che la difesa aveva invocato; la Corte osserva che, quando la qualificazione giuridica del fatto non è definitiva, il giudice del rinvio deve esaminare anche questioni come la non punibilità e rilevare eventuale improcedibilità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; invocato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge e carenze motivazionali; la Corte valuta la fondatezza dei motivi alla luce del quadro del giudicato progressivo e dei termini di improcedibilità.

  • art. 617 cod. proc. pen.

    Prevede termini procedurali (tra cui i 30 giorni menzionati dalla Corte) rilevanti per il calcolo del termine massimo di durata del processo ai fini dell'art. 344-bis; il comma 2 è utilizzato per il computo dei giorni aggiuntivi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in dottrina e giurisprudenza: possibilità di valutare cause estintive sopravvenute nel giudizio di rinvio nei limiti della compatibilità con il giudicato e con lo spazio decisorio residuo del giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Se la Cassazione, con annullamento parziale, ha reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità (giudicato progressivo), in sede di rinvio non può trovare applicazione la causa di improcedibilità prevista dall'art. 344-bis per il medesimo capo: il termine non decorre e l'eccezione di improcedibilità va rigettata.
  • Se, invece, la Cassazione ha annullato la sentenza per vizi che incidono sulla qualificazione giuridica del fatto o su punti essenziali dell'affermazione di responsabilità, non si è formato giudicato sulla responsabilità e il giudice del rinvio deve verificare il maturare dell'improcedibilità (art. 344-bis) e rilevare la prescrizione o l'improcedibilità se già decorse i termini.
  • In casi di rinvio, per il calcolo dei termini ex art. 344-bis bisogna tener conto dei termini aggiuntivi richiamati dalla norma stessa: i 30 giorni ex art. 617 c.2 e i 90 giorni previsti dal comma 8, così come ogni altro termine previsto dalla legge; la difesa deve sollevare tempestivamente l'eccezione di improcedibilità e documentare il calcolo.
  • Il giudice di rinvio ha margini decisionali limitati: può valutare cause estintive sopravvenute solo nella misura in cui ciò sia compatibile con le parti della decisione già acquisite a giudicato dalla Cassazione; altrimenti tali cause non possono incidere sul decisum.
  • Per la difesa, quando la Cassazione ha annullato per questioni di qualificazione giuridica, è cruciale richiedere espressamente la rilevazione dell'improcedibilità/prescrizione e fornire il computo dei termini, perché l'assenza di giudicato sulla responsabilità rende più probabile l'accoglimento dell'eccezione.

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