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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21081/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) censura della responsabilità per rapina aggravata (anche ai sensi dell'art. 4 legge 18/4/1975 n.110) per presunta mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, deducendo l´inaffidabilità e le contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa, unica fonte di prova, e lamentando il rigetto dell´istanza di giudizio abbreviato condizionato e della rinnovazione istruttoria (esame della persona offesa) in appello; (2) censura sulla applicazione della recidiva reiterata e sul calcolo della pena, prospettando un vizio nella quantificazione della pena in presenza di due aggravanti ad effetto speciale e di due reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo lo ha dichiarato generico/inammissibile nella parte in cui cumulava vizi della motivazione senza specificità e ha ritenuto infondate le censure di merito: il giudice di appello poteva implicitamente rigettare la rinnovazione istruttoria quando lo stato degli atti consentiva decisione, ha compiuto una valutazione di credibilità della persona offesa supportata da riscontri (visioni filmati, tabulati telefonici, messaggi), e non sono emerse manifeste contraddizioni tali da consentire revisione in Cassazione; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la verifica della recidiva secondo i parametri di giurisprudenza di legittimità e adeguata la determinazione della pena (tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato, dell´applicazione delle aggravanti ad effetto speciale e dell´assorbimento della contravvenzione), escludendo un calcolo cumulativo improprio. Conseguentemente confermata la condanna e disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell´art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Riferita come circostanza relativa all´uso dell´arma; la Corte ha ritenuto che la contravvenzione sia stata considerata assorbita nel reato principale o comunque non abbia comportato aumento cumulativo di pena rispetto a quanto applicato.

  • codice di procedura penale, art. 603

    Stabilisce i poteri del giudice d´appello in tema di rinnovazione istruttoria: non si tratta di un obbligo automatico ma di un potere da esercitarsi nei casi di assoluta necessità; il rigetto può essere motivato anche implicitamente mostrando che gli atti sono sufficienti per decidere.

  • codice di procedura penale, art. 192, commi 2 e 3

    Regola la valutazione delle dichiarazioni dei testi e del dichiarante coinvolto; la Corte ha richiamato che la credibilità della persona offesa va valutata dal giudice di merito e può essere ritenuta attendibile anche senza riscontri esterni salvo il caso del dichiarante coinvolto disciplinato dal comma 3.

  • codice penale, art. 628

    Norma sul delitto di rapina, utilizzata per determinare la pena base e confrontarla con le maggiorazioni previste dalle aggravanti ad effetto speciale.

  • codice penale, art. 99, comma 4

    Norma sulla recidiva che prevede aumenti (anche fino a due terzi) in presenza di recidiva specifica; la Corte ha applicato i criteri di valutazione della recidiva e determinato la pena tenendo conto di tale aumento.

  • codice penale, art. 63, comma 4

    Disciplina le circostanze aggravanti ad effetto speciale: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale, l´individuazione del parametro più grave deve preservare il rispetto del minimo edittale e non comportare incongrue riduzioni.

  • codice penale, art. 81, comma 2

    Citando la norma in relazione all´imputazione, la Corte ha osservato che la formulazione del capo ha portato all´assorbimento logico di una contravvenzione nel reato principale laddove l´articolazione dell´imputazione non richiamava espressamente la continuazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese a carico del ricorrente.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione, disciplina i termini e la possibilità di decidere senza discussione orale se non richiesta.

Massime di principio

  • La censura generica che cumula 'mancanza, contraddittorità e manifesta illogicità' della motivazione senza specificare il vizio rilevante è inammissibile; il ricorso deve essere puntuale e confrontare le argomentazioni poste a fondamento del rigetto in grado d´appello.
  • In appello il giudice ha un potere (non un obbligo) di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.: la rinnovazione va disposta solo se l´integrazione è assolutamente necessaria per la decidibilità; il rigetto può essere motivato anche implicitamente mostrando la sufficienza degli elementi probatori.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è materia di merito; la Cassazione sindaca solo la presenza di manifeste contraddizioni o illogicità nel compendio motivazionale, e non la diversa valutazione di merito purché il giudice abbia dato ragioni circostanziate.
  • Le dichiarazioni dell'offeso possono essere ritenute attendibili anche senza riscontri esterni se il giudice di merito ne illustra la coerenza e la plausibilità; diversamente, se il dichiarante è direttamente coinvolto, l´art. 192 c.p.p. richiede maggior cautela e possibilmente riscontri.
  • La recidiva va valutata concretamente secondo i parametri indicati dalle Sezioni Unite (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, qualità dei comportamenti, occasionalità della ricaduta, ecc.); non è automatica e richiede motivazione specifica sulla pericolosità sociale del reo.
  • Nel calcolo della pena con aggravanti ad effetto speciale occorre individuare la circostanza che produce il più alto minimo edittale senza determinare una pena inferiore al minimo previsto per altra aggravante concorrente; il giudice deve motivare la scelta e l´eventuale scostamento dal minimo.
  • Non è efficace in Cassazione riproporre pedissequamente le stesse censure già respinte in appello senza confutare le ragioni specifiche con cui la Corte territoriale le ha rigettate.

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