Cassazione Penale, Sentenza n. 20949/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma dell'appello che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (false dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Il ricorrente ha proposto quattro censure: (1) nullità della sentenza per mancata relazione della causa ai sensi dell'art. 602, comma 1, c.p.p.; (2) mancanza del dolo richiesto dalla norma, avendo solo sottoscritto un'istanza già compilata dal difensore e non potendo quantificare il reddito della madre; (3) omessa applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; (4) carenze motivazionali nella determinazione della pena e nell'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rigettato la doglianza sulla mancanza della relazione ex art. 602 c.p.p., ritenendo che tale relazione abbia funzione meramente espositiva e la sua omissione non determina nullità. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza del dolo generico richiesto dall'art. 95 DPR n. 115, in quanto risultava provato che il ricorrente era consapevole di omettere nella dichiarazione una rilevante somma di reddito derivante da pensione della madre convivente. Ha escluso l'applicabilità dell'errore scusabile (art. 47 c.p.) in materia di nozione di reddito per il patrocinio a spese dello Stato. Ha inoltre respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, perché tale motivo non era stato proposto in sede di merito e non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se già vigente alla data della sentenza di appello (richiamo all'art. 606, comma 3, c.p.p.). Infine ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La falsa dichiarazione o omissione nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato integra il reato richiedente il dolo generico, che deve essere rigorosamente provato; l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito può essere indizio del dolo
art. 602, comma 1, cod. proc. pen.
art. 602, comma 1, cod. proc. pen.
La relazione della causa prevista dall'art. 602 c.p.p. ha funzione meramente espositiva in appello; la sua omissione non determina nullità della sentenza
art. 47 cod. pen.
L'errore in ordine alla nozione di reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato è inescusabile; pertanto non esclude il dolo richiesto dalla norma incriminatrice
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se era già in vigore alla data della sentenza di appello, ai sensi del divieto di innovazione ex art. 606, comma 3, c.p.p.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Impedisce di introdurre in cassazione nuove questioni che si potevano dedurre in appello quando la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per valutare la personalità e la pericolosità sociale del condannato ai fini dell'applicazione degli aumenti di pena, utilizzata dal giudice per motivare l'applicazione della recidiva
art. 76 del d.lgs. n. 115 (richiamato nella sentenza)
l'art. 76 del d.lgs. n. 115 del 2022, di disciplina della materia, espressamente richiamato dalla norma incriminatrice dell'art. 5 dello stesso decreto
Secondo la giurisprudenza richiamata, la disciplina normativa della nozione di reddito è normativa di settore richiamata dalla norma penale, e quindi l'errore in ordine a tale nozione non è esimente; la sentenza usa tale richiamo per escludere l'errore scusabile
Massime di principio
- L'omessa relazione in udienza ai sensi dell'art. 602 c.p.p. non determina la nullità della sentenza di appello: la relazione ha funzione espositiva e la sua mancata svolgimento non compromette il contraddittorio.
- Per i reati di falso in dichiarazioni finalizzate all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.95 DPR 115/2002) è necessario provare il dolo generico; omissioni o false indicazioni sul reddito possono costituire indice di consapevolezza e quindi di dolo.
- La semplice sottoscrizione di un modulo predisposto dal difensore non esclude di per sé il dolo dell'imputato se risulta che questi era a conoscenza degli elementi falsificati o omessi.
- L'errore relativo alla nozione di reddito per il patrocinio a spese dello Stato è generalmente considerato inescusabile e non esclude la responsabilità penale.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente alla data della sentenza di appello; va dedotta tempestivamente in sede di merito.
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione concreta che confronti il fatto attuale con le pregresse condanne alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; non basta un richiamo generico ai precedenti.
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