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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20946/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 23/03/2022 che ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (artt. 624, 625 n.2 c.p.) commesso il 20/09/2014. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge sostenendo che il giudice non avrebbe considerato la sospensione del termine di prescrizione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020 n.18 (convertito con legge 24/4/2020 n.27) per il periodo 9/03/2020-11/05/2020, e che tale sospensione avrebbe impedito il maturare della prescrizione entro il 20/03/2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n.5292/2020) secondo cui la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020 si applica soltanto ai procedimenti la cui udienza fosse stata fissata tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 o a quelli per i quali un termine processuale decorresse in quel periodo, poiché la norma presuppone un'effettiva stasi del procedimento dovuta alle misure pandemiche. Nel caso di specie la prima udienza si è tenuta il 9/03/2022 (decreto di citazione del 25/02/2021) e non risulta che vi fosse, tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020, alcun termine processuale pendente; pertanto non poteva applicarsi la sospensione e la decisione del giudice di primo grado è corretta.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020 n.18 (convertito con legge 24/4/2020 n.27)

    La sospensione di 64 giorni si applica solo ai procedimenti la cui udienza è fissata tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 o a quelli per i quali un termine processuale decorre in tale periodo; presuppone un'effettiva stasi del procedimento a causa delle misure pandemiche.

  • art. 624 c.p.

    Norma indicata come titolo di reato attribuito all'imputata (furto).

  • art. 625 n.2 c.p.

    Circostanza aggravante collegata al reato contestato all'imputata.

  • Sez. U, n.5292 del 26/11/2020 (Sanna, Rv. 280432 - 02)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce l'ambito di applicazione della sospensione ex art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020: va applicata solo quando vi sia stata una concreta stasi del procedimento (udienza fissata nel periodo o termine processuale con decorrenza in quel periodo).

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini processuali prevista per l'emergenza Covid si applica solo se il procedimento ha effettivamente subito una stasi: cioè quando l'udienza era fissata tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 oppure quando un termine processuale decorreva in quel periodo.
  • Per valutare la decorrenza della prescrizione va verificato se, nel periodo di sospensione legislativamente previsto, fosse pendente un termine processuale rilevante o fosse fissata un'udienza: in assenza di ciò la sospensione non si computa.
  • Chi impugna per vizio di calcolo della prescrizione deve documentare specificamente l'esistenza di atti o termini processuali ricadenti nel periodo di sospensione; mere deduzioni generiche sono insufficienti.
  • Nella pratica difensiva, per contrastare una dichiarazione di prescrizione, conviene produrre il calendario udienze, i decreti di citazione e ogni atto che dimostri la pendenza di termini processuali nell'intervallo 9/03/2020-11/05/2020.
  • Atti intervenuti successivamente al periodo di sospensione (per es. prima udienza fissata dopo la sospensione) non giustificano l'applicazione automatica della sospensione ai fini della prescrizione.

Testo integrale

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