Cassazione Penale, Sentenza n. 20946/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 23/03/2022 che ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (artt. 624, 625 n.2 c.p.) commesso il 20/09/2014. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge sostenendo che il giudice non avrebbe considerato la sospensione del termine di prescrizione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020 n.18 (convertito con legge 24/4/2020 n.27) per il periodo 9/03/2020-11/05/2020, e che tale sospensione avrebbe impedito il maturare della prescrizione entro il 20/03/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n.5292/2020) secondo cui la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020 si applica soltanto ai procedimenti la cui udienza fosse stata fissata tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 o a quelli per i quali un termine processuale decorresse in quel periodo, poiché la norma presuppone un'effettiva stasi del procedimento dovuta alle misure pandemiche. Nel caso di specie la prima udienza si è tenuta il 9/03/2022 (decreto di citazione del 25/02/2021) e non risulta che vi fosse, tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020, alcun termine processuale pendente; pertanto non poteva applicarsi la sospensione e la decisione del giudice di primo grado è corretta.
Norme richiamate
art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020 n.18 (convertito con legge 24/4/2020 n.27)
La sospensione di 64 giorni si applica solo ai procedimenti la cui udienza è fissata tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 o a quelli per i quali un termine processuale decorre in tale periodo; presuppone un'effettiva stasi del procedimento a causa delle misure pandemiche.
art. 624 c.p.
Norma indicata come titolo di reato attribuito all'imputata (furto).
art. 625 n.2 c.p.
Circostanza aggravante collegata al reato contestato all'imputata.
Sez. U, n.5292 del 26/11/2020 (Sanna, Rv. 280432 - 02)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce l'ambito di applicazione della sospensione ex art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020: va applicata solo quando vi sia stata una concreta stasi del procedimento (udienza fissata nel periodo o termine processuale con decorrenza in quel periodo).
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini processuali prevista per l'emergenza Covid si applica solo se il procedimento ha effettivamente subito una stasi: cioè quando l'udienza era fissata tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 oppure quando un termine processuale decorreva in quel periodo.
- Per valutare la decorrenza della prescrizione va verificato se, nel periodo di sospensione legislativamente previsto, fosse pendente un termine processuale rilevante o fosse fissata un'udienza: in assenza di ciò la sospensione non si computa.
- Chi impugna per vizio di calcolo della prescrizione deve documentare specificamente l'esistenza di atti o termini processuali ricadenti nel periodo di sospensione; mere deduzioni generiche sono insufficienti.
- Nella pratica difensiva, per contrastare una dichiarazione di prescrizione, conviene produrre il calendario udienze, i decreti di citazione e ogni atto che dimostri la pendenza di termini processuali nell'intervallo 9/03/2020-11/05/2020.
- Atti intervenuti successivamente al periodo di sospensione (per es. prima udienza fissata dopo la sospensione) non giustificano l'applicazione automatica della sospensione ai fini della prescrizione.
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