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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20945/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n.2 e 5 c.p.) relativa allasottrazione, in concorso con altri, di materiali per l'edilizia da container di due ditte. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione delle regole sulla prova indiziaria (art. 192 c.p.p.), lamentando incoerenze tra le valutazioni del Tribunale e della Corte d'appello e la mancanza di prova circa la responsabilità per le categorie di beni contestati; 2) errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), in quanto alcuni precedenti erano stati dichiarati estinti per il buon esito dell'affidamento in prova e dunque non computabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse articolato una motivazione coerente e logicamente fondata su un compendio probatorio complessivo (dichiarazioni del titolare Rcm, riscontro dei contenitori forzati e beni mancanti, dichiarazioni del liquidatore Elic e tracce di pneumatici, inconsistenze delle giustificazioni fornite dall'imputato), e che il ricorrente chiedeva in sostanza un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha rilevato che, pur non potendosi conteggiare i precedenti estinti per affidamento in prova, esistono altri due precedenti utili a configurare la recidiva reiterata; inoltre l'aumento applicato per recidiva è stato minimo e non ha recato pregiudizio al ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione della prova indiziaria e le regole inferenziali: la Corte di legittimità verifica la correttezza logico-argomentativa della motivazione ma non rientra nel merito per rieditare la valutazione delle prove quando la motivazione è coerente e completa.

  • art. 110 cod. pen.

    Dispone la disciplina del concorso di persone nel reato; la responsabilità del ricorrente è stata ritenuta in concorso con altri per l'asportazione del materiale.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: contestata lappropriazione di materiale edile; la condotta è stata ritenuta integrativa del reato di furto aggravato.

  • art. 625 n.2 e n.5 cod. pen.

    Previsione delle aggravanti per furto commesso con violenza sulle cose e in tre o più persone e per danno di rilevante gravità; la Corte ha ritenuto sussistenti tali aggravanti.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Disciplina della recidiva: la Corte ricorda che non sono computabili i precedenti dichiarati estinti per buon esito dell'affidamento in prova, ma ha rilevato la sussistenza di altri precedenti utili a configurare recidiva reiterata; comunque l'aumento pena risultava minimo e non lesivo.

  • art. 63, comma quarto, cod. pen.

    Limiti dell'aumento di pena per recidiva; la Corte ha ritenuto che l'aumento operato fosse contenuto nei limiti previsti e non avesse determinato pregiudizio.

  • art. 106, comma secondo cod. pen. e art. 47, comma 12 Ord. Pen.

    Norme richiamate in tema di effetti di misure alternative e valutazione della recidiva: la difesa le ha invocate per sostenere l'estinzione degli effetti dei precedenti, ma la Corte ha valutato l'effettiva consistenza dei precedenti utili.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non consente un riesame di merito delle prove: per impugnare con successo valutazioni probatorie occorre dimostrare vizi della motivazione (incoerenza, assenza dei requisiti minimi, illogicità) e non soltanto proporre versioni alternative dei fatti.
  • La condanna può essere sostenuta da un apprezzamento complessivo e cumulativo delle risultanze (dichiarazioni dei testi oculari, riscontri materiali, tracce sul luogo) senza che sia necessario fondarsi esclusivamente sulla flagranza.
  • I precedenti dichiarati estinti per esito positivo dell'affidamento in prova non sono computabili ai fini della recidiva; tuttavia la presenza di altri precedenti ancora efficaci può comunque determinare l'applicazione della recidiva.
  • Se l'eventuale errore formale nella qualificazione della recidiva non ha prodotto incremento della pena in misura lesiva (o l'aumento è contenuto entro i limiti di legge), il vizio può risultare privo di interesse cassazionistico.
  • Chi deduce travisamento di atti o di dichiarazioni vitali per la decisione deve, secondo il principio di autosufficienza, richiamare o allegare i verbali rilevanti per consentire alla Corte di legittimità una verifica puntuale.

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