Cassazione Penale, Sentenza n. 20948/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che l'aveva riconosciuta colpevole del delitto previsto dall'art. 589-bis c.p. per avere, effettuando una svolta a sinistra, causato la collisione mortale con un motociclo. In Cassazione la difesa ha sollevato due censure: (1) contraddittorietà intrinseca della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale ha alternativamente ritenuto la svolta repentina e, comunque, che la ricorrente aveva segnalato la manovra con l'indicatore; inoltre la difesa ha contestato la valutazione della distanza del motociclo e ha sostenuto che la vittima poteva e doveva sorpassare diversamente; (2) contraddittorietà e apoditticità rispetto alle prove e alle consulenze tecniche, nonché mancata motivazione circa l'impossibilità per la Galleri di avvedersi del sopraggiungere della moto (i consulenti avrebbero escluso che la conducente potesse notare un veicolo a velocità stimata 70-80 km/h). La ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso e la riforma della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha ritenuto che le censure riproducessero in sostanza le stesse doglianze già proposte in appello e rigettate, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, e pertanto inammissibili. In via sussidiaria la Corte ha verificato che la motivazione della Corte d'appello fosse logica, congrua e supportata da elementi (consulenze tecniche e filmato di videosorveglianza), confermando la responsabilità della Galleri per violazione dell'art. 154 c.d.s. (svolta senza accertarsi dell'assenza di veicoli provenienti da tergo). La Cassazione ha confermato l'impostazione che il segnalatore di direzione non esonera dall'obbligo di verificare tutti i sensi di marcia e che il conducente che impegna un incrocio deve prevedere anche l'eventualità di eccessiva velocità altrui, rientrante nella normale prevedibilità. Conseguenze economiche: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili liquidate in complessivi euro 5.850,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Norma contestata per il delitto di omicidio stradale colposo; la Corte ha applicato la fattispecie ritenendo che la condotta colposa (svolta senza accertamento di assenza di veicoli) abbia concorso nella causalita' dell'evento mortale.
art. 154, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Attribuisce al conducente l'obbligo di assicurarsi della possibilita' di compiere una manovra di svolta; la Corte ha interpretato tale norma nel senso che l'attivazione dell'indicatore non esonera dall'obbligo di verificare l'assenza di veicoli provenienti da tutti i sensi di marcia.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata con riferimento alla non spettanza di esoneri dalla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una riedizione del giudizio di merito: riproporre le medesime doglianze già rigettate in appello, senza criticare puntualmente la motivazione impugnata, rende il ricorso inammissibile.
- La valutazione della dinamica di un sinistro stradale e l'affidamento sulle fonti di prova (consulenze tecniche, filmati, dichiarazioni) appartengono al sindacato del giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità salvo vizi logici macroscopici.
- L'attivazione dell'indicatore di direzione non esonera il conducente dall'obbligo di accertarsi dell'assenza di veicoli provenienti da altri sensi di marcia prima di impegnare la svolta.
- Chi effettua una svolta o impegna un incrocio deve prevedere anche la possibilità che altri veicoli procedano a velocità eccessiva: l'eccessiva velocità altrui rientra, in generale, nella normale prevedibilità e non costituisce di per sé causa esimente.
- Per contestare in Cassazione una motivazione di merito è necessario indicare in modo circostanziato ed evidente i profili di illogicità o le omissioni nella decisione impugnata; mere alternative ricostruzioni dei fatti non sono sufficienti.
- Nei casi di omicidio stradale colposo, la responsabilità può essere affermata anche quando l'evento non sia determinato eziologicamente da un'unica condotta, purché la condotta dell'imputato abbia contributo causalmente ed evitabilmente all'evento.
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