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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20947/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano (14/04/2022) per presunta erronea applicazione dell'art. 589-bis, comma 7, c.p., nonché per carenza di motivazione e travisamento della prova. Il Procuratore generale sosteneva che l'incidente era stato provocato esclusivamente dall'imputata, che avrebbe svoltato a sinistra repentinamente senza accorgersi del motociclo; quindi sarebbe ingiustificato riconoscere l'attenuante ex art. 589-bis, comma 7. Venivano richiamate anche dichiarazioni di testimoni ritenute favorevoli alla tesi dell'esclusiva responsabilità dell'imputata. Il Procuratore generale concludeva per l'annullamento con rinvio della sentenza.

La decisione

Il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile e dunque respinto. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta e logicamente motivata l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., atteso che la consulenza tecnica aveva accertato concorso di colpa della vittima (posizione verso il centro della carreggiata in violazione dell'art. 143 c.d.s. e velocità stimata 65-70 km/h, superiore al limite di 50 km/h). Inoltre la Corte ha osservato che, trattandosi di giudizio definito con il rito abbreviato ai sensi dell'art. 443, comma 3, c.p.p., la pronuncia di condanna non è appellabile dal pubblico ministero salvo modifica del titolo di reato (non verificatasi). Infine, è stata respinta la richiesta difensiva di escludere la costituzione di parte civile di Ballinari Giovanna: la mera proposizione di un atto di citazione in sede civile non prova la pendenza nel modo richiesto e nel caso era comunque assente identità soggettiva e perfetta coincidenza di petitum e causa petendi.

Norme richiamate

  • art. 589-bis, comma 7, cod. pen.

    L'attenuante speciale opera quando l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione od omissione dell'imputato, ossia è accertato un concorso di causa esterna anche minima (anche colpa della vittima). La Corte ha ritenuto applicabile l'attenuante in presenza di condotta concorrente della vittima (posizione e velocità non conformi).

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 145, commi 1 e 2 (Codice della Strada)

    Norme sulla manovra di svolta e comportamento da adottare: la sentenza di merito aveva ritenuto la violazione di questa norma a carico dell'imputata nel capo di imputazione originario, ma la valutazione della dinamica è rimasta oggetto di giudizio di merito.

  • art. 143 cod. strada

    Richiede la corretta tenuta della corsia/margine: la consulenza tecnica ha rilevato che la vittima procedeva in prossimità del centro della carreggiata, violando tale norma, e ciò è stato ritenuto elemento concorrente di causalità ai fini dell'attenuante.

  • art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto per il pubblico ministero di proporre appello avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato, salvo che la sentenza modifichi il titolo di reato. Qui il P.G. non poteva appellare la condanna abbreviata perché non risultava modificato il titolo di reato.

  • art. 82, comma 2 e art. 75 cod. proc. pen.

    Regole sulla costituzione di parte civile e sua revoca tacita: la revoca tacita opera solo se l'azione risarcitoria è promossa anche in sede civile con perfetta coincidenza di parti, petitum e causa petendi. La mera citazione in sede civile non prova la pendenza tale da escludere la costituzione di parte civile nel penale; inoltre occorre identità soggettiva e di domande.

Massime di principio

  • L'attenuante ex art. 589-bis, comma 7, c.p. richiede l'accertamento di una concorrenza causale esterna anche minima: se emerge che la vittima ha posto in essere una condotta non conforme (es. posizione nella carreggiata, velocità eccessiva) può essere riconosciuta.
  • La valutazione della dinamica di incidente stradale e l'apprezzamento delle prove tecniche sono di competenza del giudice di merito; la Cassazione è molto deferente e interviene solo per vizi motivazionali o travisamento non manifestamente infondato.
  • Il pubblico ministero non può appellare una condanna resa con il rito abbreviato (art. 443, comma 3 c.p.p.), salvo che la sentenza abbia modificato il titolo di reato; questo limita la possibilità di impugnazione del P.M. in tali procedimenti.
  • La semplice proposizione di un atto di citazione in sede civile non dimostra autonomamente la pendenza e la regolare instaurazione del contraddittorio necessari per far operare la revoca tacita della costituzione di parte civile; per escludere la parte civile occorre la perfetta coincidenza di soggetti, petitum e causa petendi.
  • Nel giudizio penale per omicidio stradale la sussistenza di concause da parte della vittima (anche se non volontarie) può influenzare la determinazione della pena attraverso attenuanti speciali; è importante disporre di consulenze tecniche chiare su velocità e posizione dei veicoli.

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