Cassazione Civile, Sentenza n. 11908/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I contribuenti impugnavano il diniego dell'Agente della riscossione alla loro istanza di riduzione/restrizione dell'iscrizione ipotecaria, ritenendola sproporzionata rispetto al debito tributario; la Commissione tributaria provinciale di Sassari aveva accolto il ricorso di ottemperanza e ordinato la liberazione dal vincolo di taluni immobili. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione contestando (1) l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza rispetto a una sentenza non passata in giudicato, ai sensi dell'art.70 d.lgs. n.546/1992; (2) la non applicabilità dell'art.2884 c.c. (che richiede la sentenza passata in giudicato per la cancellazione dell'ipoteca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudizio di ottemperanza ex art.70 d.lgs. n.546/1992 non può essere esperito con riferimento alla sentenza in questione, trattandosi di pronuncia non definitiva che dispone la liberazione dal vincolo ipotecario e che non rientra nelle specifiche fattispecie (artt. 68 e 69 d.lgs. 546/1992 e artt.18-19 d.lgs. 472/1997) per cui è consentita l'ottemperanza su provvedimenti non passati in giudicato. Perciò la Corte ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario dei contribuenti. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze tributarie; il criterio è stato interpretato dalla Corte come collegato all'effettiva esecutività delle decisioni e ai limiti previsti dal capo che regola l'esecuzione delle sentenze tributarie.
Prevede effetti immediati per talune sentenze tributarie (rimborso, riscossione frazionata) e, insieme con l'art.69, consente l'uso dell'ottemperanza anche per sentenze non passate in giudicato solo nelle ipotesi espressamente contemplate.
Riguarda sentenze di condanna al pagamento e rinvia alla possibilità di chiedere l'ottemperanza in caso di mancata esecuzione; la Corte lo considera tra le fattispecie che autorizzano l'ottemperanza anche se la sentenza non è definitiva.
d.lgs. n. 546/1992, art.67-bis
"Le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive"
Introdotto dal d.lgs. n.156/2015; la Corte osserva che detta esecutività deve essere letta alla luce delle norme del capo dedicato all'esecuzione delle sentenze tributarie e non implica automaticamente la possibilità di ottenerne l'ottemperanza per ogni provvedimento non definitivo.
Ha introdotto il principio dell'esecutività delle sentenze tributarie (art.67-bis) e ha modificato il quadro dei rimedi a disposizione del contribuente, ma non ha eliminato la necessità di verificare se una specifica pronuncia rientri nelle ipotesi operate dagli artt.68-69 per l'ottemperanza non definitiva.
d.lgs. n. 472/1997, art.18, comma 4
"immediatamente esecutive"
Richiamato per confermare che alcune sentenze tributarie hanno efficacia immediata; la Corte lo usa per argomentare la speciale rilevanza dell'esecutività delle decisioni tributarie nel quadro delle azioni di ottemperanza.
Norma che disciplina la cancellazione dell'ipoteca e che richiede in molte ipotesi una sentenza passata in giudicato per determinati effetti sulla garanzia; la Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo, decidendo che la particolare richiesta di liberazione di immobili non poteva essere attuata tramite ottemperanza su sentenza non definitiva.
Norma sull'iscrizione ipotecaria per crediti tributari richiamata in fatto dai contribuenti; la Corte ne valuta il coordinamento con le norme civili ma il decisum si concentra sull'ammissibilità dell'ottemperanza.
Norma civile sulla garanzia ipotecaria richiamata dai contribuenti (possibilità di riduzione dell'ipoteca); nella decisione la questione è stata valutata nell'ottica della necessità o meno della definitività della pronuncia per incidere sul vincolo ipotecario.
Corte EDU, Protocollo 1, art.1 (menzione nella parte preliminare)
Richiamato dai contribuenti in fatto per lamentare una presunta violazione del diritto di proprietà; la sentenza di Cassazione tuttavia decide la questione sui profili di ammissibilità del rimedio processuale e della natura della pronuncia impugnata.
Richiamato dalla Corte per motivare la decisione nel merito senza rinvio per ulteriori accertamenti, quando non sono necessari fatti ulteriori per decidere.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ex art.70 d.lgs. 546/1992 è lo strumento volto a fronteggiare l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione delle sentenze tributarie, ma la sua ammissibilità su sentenze non passate in giudicato è limitata alle fattispecie espressamente contemplate (in particolare le ipotesi disciplinate dagli artt.68 e 69 e dai riferimenti di settore).
- Non tutte le pronunce delle commissioni tributarie, pur essendo "esecutive" per effetto dell'art.67-bis, possono essere eseguite mediante giudizio di ottemperanza quando incidono su situazioni (come la cancellazione o la riduzione dell'ipoteca) che richiedono, per alcuni effetti giuridici, una sentenza definitiva o il rispetto delle disposizioni del codice civile (es. art.2884 c.c.).
- Prima di proporre un giudizio di ottemperanza è necessario verificare la natura della pronuncia da eseguire: se essa dispone prestazioni pecuniarie o atti rientranti espressamente nelle ipotesi di immediata esecutività, l'ottemperanza può essere uno strumento idoneo; in caso contrario occorre valutare rimedi alternativi o attendere la definitività della decisione.
- La distinzione tra efficacia esecutiva formale e possibilità di ottenere l'ottemperanza è rilevante: l'esecutività statutaria delle sentenze tributarie non sopprime automaticamente i profili di tutela dei terzi e le prescrizioni del diritto civile in materia di garanzie reali.
- In operazioni che coinvolgono iscrizioni ipotecarie, è opportuno valutare contestualmente l'applicabilità delle norme civili (art.2884 e art.2976 c.c.) e gli eventuali strumenti processuali civili disponibili, oltre alla disciplina specifica del contenzioso tributario.
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