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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31695/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di fatto di un lavoratore, addetto a mansioni di guardia giurata, dall’unità operativa di Montanaso Lombardo alla sede di Basiglio a decorrere dal marzo 2018. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del trasferimento e la reintegrazione presso la sede originaria, oltre al pagamento di un’indennità di disagio prevista da contratto integrativo aziendale e di ulteriori indennità previste dal CCNL di categoria. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, ma la Corte d’appello, su gravame incidentale della società, aveva ritenuto mancante un’adeguata allegazione circa l’esistenza, in Basiglio, di una diversa unità produttiva con autonomia tecnica e amministrativa, e aveva inoltre negato il diritto alle indennità CCNL per difetto di allegazione delle "normali località di lavoro" e dei presupposti di applicazione dell’art. 100 del contratto collettivo. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2103 c.c. e falsa applicazione dell’art. 35 St. lav., sostenendo che la sede di Basiglio fosse comunque una unità produttiva autonoma e che, per la natura itinerante dell’attività di guardia giurata, la nozione di unità produttiva e di trasferimento andasse apprezzata diversamente; 2) violazione dell’art. 100 CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari, contestando la negazione delle indennità e sostenendo che il rapporto era comunque incardinato territorialmente presso Montanaso Lombardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirava a contestare accertamenti di fatto e carenze di allegazione ritenute dalla Corte territoriale, introducendo anche un nuovo assunto sulla generale itineranza dell’attività di guardia giurata non emergente come fatto accertato nei precedenti gradi. Ha inoltre considerato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva depositato il testo integrale del CCNL né indicato puntualmente dove e come fosse stato prodotto nei gradi di merito, limitandosi a riportare stralci degli artt. 99 e 100; inoltre la censura non investiva davvero l’interpretazione della clausola contrattuale, ma riproponeva una diversa lettura dei fatti e dell’assetto del rapporto di lavoro. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    è evocato come parametro in tema di trasferimento del lavoratore, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta in sostanza contro accertamenti fattuali e non contro un errore di diritto.

  • art. 35 St. lav.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla tutela del lavoratore nei trasferimenti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo che denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto va ricondotto a questo vizio, ma non può essere usato per contestare valutazioni di fatto o carenze di allegazione.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    il ricorso deve indicare specificamente atti, documenti e contratti collettivi su cui si fonda, con contenuto essenziale e precisa collocazione processuale; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c., ultimo comma

    ai fini della verifica della censura sul contratto collettivo occorre anche la richiesta di trasmissione del fascicolo contenente il documento; nel caso non risultava effettuata.

  • art. 1363 c.c.

    l’interpretazione del contratto collettivo deve essere condotta sistematicamente, considerando il testo integrale e non stralci isolati.

  • art. 111 Cost.

    richiamato, insieme all’art. 6 CEDU, per valorizzare il principio di strumentalità delle forme processuali e la decisione di merito in tempi ragionevoli.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione alla strumentalità delle forme processuali e all’esigenza di effettività del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza della soccombenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a rimettere in discussione accertamenti di fatto, valutazioni di merito o insufficienze allegatorie compiute dal giudice di appello.
  • La nozione di unità produttiva ai fini dell’art. 2103 c.c. richiede l’allegazione e, se del caso, la prova di un’articolazione aziendale autonoma sotto il profilo tecnico e amministrativo; la mera deduzione assertiva non basta.
  • Il ricorso per cassazione che investe l’interpretazione di un contratto collettivo deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: occorre produrre il testo integrale del contratto o indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli, non essendo sufficienti richiami parziali o stralci isolati.
  • L’interpretazione del contratto collettivo deve essere sistematica e non può basarsi su porzioni frammentarie del testo, perché la lettura di una clausola va coordinata con le altre disposizioni del medesimo accordo.
  • Se il ricorrente non contesta specificamente l’interpretazione della norma collettiva ma si limita a riproporre una diversa ricostruzione del fatto, la censura non è idonea a integrare un vizio di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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