Cassazione Civile, Ordinanza n. 10393/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del marzo 2005 avente ad oggetto una macchina litografica, qualificato in sentenza come vendita-permuta con profili di locazione del macchinario. La società attrice in primo grado chiedeva la risoluzione per inadempimento della controparte al pagamento del prezzo/canone, la restituzione del macchinario concesso in locazione e il risarcimento dei danni subiti dal bene a causa dell’esondazione di un fiume nei locali della tipolitografia. La controparte chiedeva la risoluzione per inadempimento e otteneva in primo grado la restituzione del macchinario e di un assegno, oltre a una somma di denaro. La società soccombente proponeva appello e poi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa motivazione, perché la Corte d’appello avrebbe affermato in modo assertivo l’imprevedibilità dell’evento e la sussistenza della forza maggiore senza confrontarsi con le censure proposte; 2) nullità della sentenza per erronea esclusione della responsabilità della proprietaria dei locali, ritenendo la causa del danno una forza maggiore; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo e della relazione integrativa; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non aver valorizzato le prove tecniche acquisite. La società proprietaria dei locali ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo l’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo e sulla produzione delle relazioni del CTU, oltre alla mancanza dei presupposti di urgenza e periculum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste dell’art. 132 c.p.c., mirava in realtà a una rivalutazione del merito e comunque censurava solo una parte della motivazione, lasciando intatta un’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: il danno era evitabile mediante l’uso di un dispositivo (pozzetto e saracinesca) nella disponibilità del conduttore, il quale avrebbe dovuto attivarsi per prevenire l’allagamento. In base a tale ratio, la responsabilità non poteva gravare sulla proprietaria-locatrice. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni, perché riproponeva una contestazione di merito sulla forza maggiore attraverso elementi extratestuali. Il terzo motivo è stato inammissibile perché, da un lato, non superava il limite del giudizio di legittimità sul vizio di motivazione e, dall’altro, si risolveva nella critica alla valutazione di risultanze istruttorie, in particolare dell’accertamento tecnico, che non integra di per sé un "fatto" storico omesso. Il quarto motivo è stato inammissibile perché la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. era formulata in modo improprio e sostanzialmente diretta a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito; la Corte ha anche osservato che esso era tardivo e quindi inefficace ex art. 334 c.p.c. in caso di inammissibilità del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la trattazione in adunanza camerale e la possibilità di depositare memorie difensive; nel caso non incideva sulla necessità di rinvio per la cancellazione del difensore dall’albo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione deve emergere dalla sentenza stessa e non può essere fondato su una rivalutazione del merito o su elementi esterni al provvedimento.
non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti quando il motivo maschera censure di merito o di motivazione.
l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non mere risultanze istruttorie o argomentazioni difensive.
la responsabilità per cose in custodia, nel caso di beni o impianti nella diretta disponibilità del conduttore, può gravare sul conduttore stesso se il danno deriva dall’omesso tempestivo intervento su tali apparati.
richiamato dal ricorrente incidentale con riferimento all’accertamento tecnico preventivo e ai presupposti di ammissibilità.
richiamato dal ricorrente incidentale con riferimento all’accertamento tecnico preventivo e ai presupposti di urgenza/periculum.
invocato per lamentare omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della produzione delle relazioni tecniche.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara espressamente di non osservarla, non quando valuta diversamente le prove acquisite.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non quando compie una valutazione comparativa delle prove.
il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non può essere dedotto come pretesto per ottenere una nuova valutazione dei fatti: la censura deve colpire la motivazione nei suoi profili giuridicamente rilevanti e risultare dalla sentenza stessa.
- Se la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente non specificamente censurata, il motivo è inammissibile perché la decisione resta sorretta da una base non scalfita.
- L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non le risultanze istruttorie in sé, né le consulenze tecniche, né una pluralità indistinta di elementi probatori.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a una prova di un regime legale di valutazione diverso da quello previsto; non è ammissibile per contestare il mero apprezzamento del materiale probatorio.
- Quando il danno deriva dall’omesso intervento su apparati o dispositivi nella diretta disponibilità del conduttore, la responsabilità risarcitoria può gravare sul conduttore medesimo ex art. 2051 c.c., mentre la responsabilità del proprietario-locatore permane solo per strutture murarie e impianti conservati in custodia dal locatore.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza della sua eventuale soccombenza sostanziale.
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