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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34615/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di un imputato a mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda per attività di parcheggiatore abusivo svolta in Palermo il 19 luglio 2019. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che i giudici di merito non avessero indicato gli elementi da cui desumere lo svolgimento dell’attività abusiva e non avessero accertato la previa sanzione definitiva, necessaria per distinguere il reato dall’illecito amministrativo. Con il secondo motivo ha contestato il diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo che avrebbe potuto essere concessa ove fosse stato riconosciuto il vincolo della continuazione con altri reati già oggetto di condanne condizionalmente sospese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva descritto l’imputato mentre agevolava le manovre di parcheggio degli utenti, con intralcio e pericolo per gli automobilisti, e aveva accertato un precedente verbale per analoga condotta divenuto definitivo per mancato pagamento o opposizione. Ha inoltre ribadito che, per provare la definitività del precedente accertamento, non è indispensabile una certificazione documentale, potendo bastare anche verbale, prova dell’iscrizione a ruolo o testimonianza/nota di P.G., a fronte della mancata allegazione di elementi contrari da parte del ricorrente. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il diniego della sospensione condizionale non dipendeva solo dai precedenti benefici già goduti, ma anche da un giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal reato; inoltre, il preteso vincolo della continuazione non era stato dedotto in appello e non è deducibile per la prima volta in cassazione quando non incida sulla legalità della pena. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    La condotta tipica consiste nello svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine; il reato si perfeziona a prescindere dalla dazione di denaro. La previa definitività di un analogo accertamento rileva per distinguere il reato dall’illecito amministrativo.

  • art. 7, comma 15-bis, cod. strada

    È richiamato come disposizione che incrimina l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il tema trattato è il diniego della sospensione condizionale della pena; la Corte valorizza il giudizio prognostico negativo e i precedenti benefici già concessi.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale viene negata in ragione dei precedenti e dell’assenza di un giudizio prognostico favorevole sulla futura astensione dal reato.

  • art. 533 c.p.p.

    Non citato espressamente, ma la censura sul primo motivo attiene all’affermazione di responsabilità e alla valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine non è necessario l’effettivo pagamento di denaro da parte degli utenti: è sufficiente la condotta materiale di agevolazione del parcheggio svolta abusivamente.
  • Ai fini della prova della previa definitività di un analogo accertamento, non è indispensabile una certificazione documentale formale: possono essere sufficienti il verbale di contestazione, la prova dell’avvio della riscossione, ovvero dichiarazioni o note della polizia giudiziaria, purché la difesa non adduca elementi idonei a contestarne la definitività.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o non correlate agli argomenti decisivi del giudice di merito non consente l’accoglimento.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata anche quando il giudice ritenga, sulla base dei precedenti dell’imputato, di non poter formulare un giudizio prognostico favorevole sulla futura astensione dal reato.
  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se la questione non è stata proposta in appello e non incide sulla legalità della pena, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito e non di una mera violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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