Cassazione Civile, Ordinanza n. 22313/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di opera professionale per prestazioni odontoiatriche: il creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di euro 3.000, somme già corrisposte come corrispettivo, assumendo che la prestazione non fosse stata esattamente adempiuta. L'ingiunta aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace, che l'aveva respinta; in appello il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti del procedimento monitorio, ritenendo che si trattasse in realtà di domanda di risoluzione del contratto e non di credito certo, liquido ed esigibile, ma aveva comunque condannato l'appellante alla restituzione della somma, perché risultava provato l'inadempimento. In cassazione la parte soccombente ha proposto un unico motivo denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1176, 1218 e 1453 c.c., sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse errata nella valutazione dell'adempimento e che fosse necessaria una consulenza tecnica per accertare l'eventuale responsabilità professionale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in via principale perché la procura al difensore risultava conferita sin dal primo grado del giudizio, con data anteriore alla sentenza impugnata, quindi priva del requisito della specialità richiesto per il giudizio di cassazione. Per mera completezza la Corte ha aggiunto che, anche a voler esaminare il motivo, esso sarebbe stato comunque inammissibile perché mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione dell'inadempimento, senza individuare un vero vizio di legittimità, e perché non rispettava l'art. 366 n. 6 c.p.c. in ordine alla puntuale indicazione del luogo processuale in cui sarebbe stata chiesta la consulenza tecnica, del suo contenuto e delle relative deduzioni. Nessuna condanna alle spese è stata disposta per la mancata difesa dell'intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamo al rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione
invocato dalla ricorrente come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta diretta in realtà a un nuovo esame del merito
invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha rilevato che il motivo non denunciava un reale vizio di legittimità sulla valutazione probatoria
invocato per sostenere l'asserito inesatto adempimento della prestazione professionale
invocato in relazione alla responsabilità per inadempimento
invocato con riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento
richiede l'indicazione specifica della sede processuale degli atti e documenti richiamati; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di tale specificità
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo
Cass. Sez. U. 13/07/2000, n. 488
richiamata sul principio della necessaria specialità della procura per il ricorso per cassazione
Cass. 30/07/2012, n. 13558
richiamata sul requisito della procura speciale per il giudizio di legittimità
Cass. ord. 27/08/2020, n. 17901
richiamata sul requisito della procura speciale per la cassazione
Cass. 4 luglio 2017, n. 16467
richiamata per il principio secondo cui non è consentito chiedere in cassazione un nuovo giudizio di merito
Cass. 23 maggio 2014, n. 11511
richiamata per il medesimo principio sul divieto di riesame del merito
Cass. 13 giugno 2014, n. 13485
richiamata per il medesimo principio sul divieto di riesame del merito
Cass. 15 luglio 2009, n. 16499
richiamata per il medesimo principio sul divieto di riesame del merito
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la procura deve essere speciale, cioè conferita specificamente per la fase di legittimità e in data successiva alla sentenza impugnata; una procura rilasciata per il solo giudizio di merito, anche se formulata per tutti i gradi, è inidonea e rende il ricorso inammissibile.
- In cassazione non è consentito trasformare formalmente una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito sulla valutazione delle prove e sull'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di appello.
- Quando si censura il mancato espletamento o la mancata considerazione di una consulenza tecnica, il ricorrente deve rispettare l'art. 366, n. 6, c.p.c., indicando puntualmente dove, come e quando la richiesta sia stata formulata, il suo contenuto e le reazioni della controparte e del giudice.
- La mancata specifica contestazione, in sede di legittimità, delle ragioni con cui il giudice di merito ha ritenuto provato l'inadempimento impedisce di superare la decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
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