Cassazione Penale, Sentenza n. 14015/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato, con quattro censure: 1) violazione delle norme processuali (artt. 178 e 179 c.p.p.) per omessa notificazione al difensore dell'atto di rinvio dell'udienza disposto d'ufficio nel giudizio di primo grado, lamentando che la pec era stata inviata ad un omonimo Avv. Milano impedendo la partecipazione all'udienza del 23/11/2020; 2) e 3) vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe ignorato prove che dimostrerebbero la mendacità dell'accusa e la legittimità dell'azione del Piserchia (presunta proprietà del fondo indicato e assenza di violenza), con richiamo ad una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 4) nullità dell'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile per violazione dei termini decadenziali previsti dagli artt. 79 e 484 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il primo motivo è infondato perché dagli atti risulta eseguita la notificazione (e la Corte d'appello had acquisito documentazione che lo comprovava); i motivi sostanziali (2° e 3°) sono inammissibili perché si limitano a riproporre in cassazione le stesse censure già dedotte e respinte in appello senza una critica specifica e nuova della motivazione; il quarto motivo è aspecifico e manifestamente infondato, perché la costituzione di parte civile è avvenuta in un momento processuale ammissibile (udienza del 31/05/2021, prima dell'apertura del dibattimento). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in 3.000 euro.
Norme richiamate
Riferimento al reato originario per cui il Piserchia era stato dichiarato responsabile in primo grado (articolo relativo al fatto contestato).
Principio della 'particolare tenuità del fatto': la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente tale causa di non punibilità e la corte di legittimità osserva che l'imputato ha interesse ad impugnare pronunce che dichiarano la non punibilità ai sensi di questa norma, per i loro effetti (giudicato, iscrizione nel casellario, impedimento futuro).
Richiamato perché la pronuncia che esclude la punibilità ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto e della responsabilità materiale.
art. 3, lett. f, d.P.R. n. 31/2002
Usata per sottolineare la conseguenza dell'iscrizione nel casellario giudiziale derivante dalla pronuncia che accerta il fatto anche quando si esclude la punibilità.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme sulla notificazione agli avvocati e relativi obblighi; il ricorso deduce la loro inosservanza per mancata ricezione della pec, ma la corte ha accertato dagli atti la regolare notificazione.
art. 465, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente il differimento d'ufficio dell'udienza: il ricorrente lamentava omissione della comunicazione del differimento ma la Corte ha verificato la regolare trasmissione della comunicazione via pec.
art. 83 d.l. 17/03/2020, n. 18
Norma normativa emergenziale sulle sospensioni delle udienze penali (Covid) cui il rinvio si riferiva; contestazione collegata alla modalità di comunicazione dei rinvii.
Norma richiamata dal ricorrente come possibile causa di non punibilità (se la citazione è corretta il riferimento è contestuale alle eccezioni sollevate), ma la corte non ha ritenuto applicabile la causa invocata in relazione ai fatti emersi.
Termine per la costituzione di parte civile: la corte ha richiamato la giurisprudenza interpretativa che consente la costituzione nei termini praticati dal Cifrodelli, ritenendola tempestiva.
Norma che disciplina l'accertamento della regolare costituzione delle parti; la Corte ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile intervenuta prima dell'apertura del dibattimento.
Riferimento alle ipotesi in cui la costituzione di parte civile non è avvenuta in udienza preliminare; la giurisprudenza consente comunque la costituzione in successivo momento processuale purché antecedente alla discussione sulle questioni preliminari.
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare il momento dal quale non è più ammessa la costituzione di parte civile (fase della discussione sulle questioni preliminari).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 conv. in L. n. 176/2020
Norma emergenziale che ha consentito la trattazione scritta del ricorso di cassazione; richiamata per la procedura adottata.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Riferimento giurisprudenziale usato per modulare l'applicazione delle ammende nelle ipotesi in cui non si ravvisi colpa grave nella presentazione dell'impugnazione; la Corte ha comunque disposto il versamento di una somma equitativa alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'imputato ha interesse ad impugnare anche la sentenza che esclude la punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), perché tale pronuncia ha effetti permanenti (giudicato: accertamento del fatto) e conseguenze pratiche (iscrizione nel casellario, limiti a future applicazioni della stessa causa di non punibilità).
- Le censure in cassazione che si limitano a ripetere le stesse questioni già proposte e disattese in appello, senza una critica argomentata e nuova della motivazione, sono inammissibili; la Corte di legittimità non è sede per una mera riconsiderazione sostanziale dei fatti se non attraverso specifici motivi di diritto.
- Le notificazioni via PEC possono essere verificate con l'esame degli atti e con le attestazioni della cancelleria; la semplice contestazione della ricezione (es. invio ad un omonimo) richiede prova sufficiente per superare la documentazione ufficiale che attesta la consegna.
- La proprietà del fondo o la convinzione di esercitare un proprio diritto non valgono automaticamente a giustificare condotte che eccedono i limiti della scriminante: comportamenti che comprendono minacce o danneggiamenti possono integrare il reato anche se originati da un conflitto sulla proprietà.
- La costituzione di parte civile è ammissibile, se avvenuta prima della conclusione degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e prima dell'inizio della discussione sulle questioni preliminari; non è necessaria la costituzione in sede di udienza preliminare se la procedura ha ancora carattere introduttivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e, in alcuni casi, una somma alla cassa delle ammende determinata equitativamente.
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