Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado relativa al reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 (raccolta e commercio di rifiuti pericolosi e non in assenza di autorizzazione). Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare l'attività di raccolta e commercio e la qualificazione di alcuni materiali come rifiuti pericolosi; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo la natura occasionale della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito censure specifiche e argomentazioni puntuali idonee a incidere sulla logica delle valutazioni dei giudici di merito. In particolare, la Corte ha ritenuto fondati i rilievi dei giudici di merito circa la prova dell'attività di raccolta e commercio (selezione dei materiali, uso di attrezzi, grande quantità e diversità dei rifiuti) e ha ritenuto corretta la qualificazione di parte dei rifiuti come pericolosi sulla base degli accertamenti ARPA. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la particolare tenuità per la quantità dei materiali, l'abitualità della condotta (anche alla luce dell'assunzione presso ditta familiare iscritta all'albo dei gestori ambientali) e precedenti specifici. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie è stata ritenuta integrata sulla base di elementi di fatto (selezione e suddivisione dei materiali, uso di attrezzi, quantità e varietà dei rifiuti) che indicano attività di raccolta e commercio non autorizzata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa per la presenza di elementi ostativi: quantitativo significativo di rifiuti, abitualità della condotta (anche desumibile dall'assunzione presso ditta familiare operante nel settore) e precedenti specifici. Inoltre è richiamato l'onere della parte di fornire elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato alla stregua della requisitoria del Pubblico Ministero in sede di udienza.
Applicato per l'attribuzione delle spese di procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine ai criteri per escludere la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità: la parte non è ritenuta colpevole nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia penale ambientale, la valutazione dell'esistenza di un'attività di raccolta e commercio di rifiuti si fonda su elementi fattuali concreti (quantitativo e varietà dei materiali, strumenti e modalità di selezione, organizzazione, presenza di mezzi o contatti commerciali). Tali valutazioni di fatto sono sottratte al sindacato della Cassazione salvo che siano apodittiche o illogiche.
- Gli accertamenti tecnici e le risultanze di organi specializzati (es. ARPA) possono essere ritenuti sufficienti a qualificare i rifiuti come pericolosi senza necessità di ulteriori indagini se ritenuti attendibili dal giudice di merito.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) occorre dimostrare in modo specifico e concreto l'assenza di abitualità, il modesto disvalore e l'assoluta occasionalità della condotta; la mera deduzione generica non è sufficiente. Pregressi specifici o elementi che indicano continuità dell'attività possono precludere il beneficio.
- In cassazione i motivi di impugnazione devono essere formulati con specificità: mancano requisiti di ammissibilità i ricorsi che non indicano chiaramente e puntualmente le censure e gli elementi a sostegno. L'assenza di specificità può determinare l'inammissibilità e l'obbligo di sostenere le spese procedurali.
- La presenza di elementi oggettivi che indicano organizzazione o professionalità nell'attività illecita (es. uso di strumenti, suddivisione per categorie, rapporti con imprese) è più probante della semplice quantità e può giustificare il diniego di attenuanti basate sull'episodicità.
Testo integrale
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