Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li confermava colpevoli, in concorso, del reato di violazione dei sigilli e, per la sola Iacoangeli, di alcune contravvenzioni edilizie. Le censure principali riguardavano: (1) l'asserita erronea attribuzione a Russo della qualifica di custode del bene oggetto di sequestro e l'imputabilità a lui dell'aggravante legata a tale qualifica, considerando anche il divieto di dimora che avrebbe reso impossibile la sua vigilanza; (2) la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) in capo a Russo e Iacoangeli, con dedotta riconducibilità piuttosto all'art. 350 c.p. (condotta omissiva o negligente); (3) la contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa la posizione di Iacoangeli, che - secondo la difesa - non sarebbe mai stata in possesso delle chiavi né abitasse nell'immobile; (4) la valutazione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto all'aggravante contestata a Russo e la determinazione della pena risultante dalla declaratoria di continuazione con pregressa condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi (in parte inammissibili, in parte infondati). Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente fondato le sue conclusioni su elementi di fatto non contestati in questa sede, ivi compresa la statuizione definitiva che qualificava Russo quale custode dell'immobile. È stato ritenuto logicamente coerente e sufficiente il convincimento che Russo abbia consegnato le chiavi a Iacoangeli, partecipando così alla prosecuzione delle opere abusive e integrando il dolo necessario per la violazione dei sigilli (anche mediante la collaborazione della correa). Quanto a Iacoangeli, la Corte territoriale aveva accertato il possesso delle chiavi e la collaborazione concreta all'accesso, circostanza non revocata in dubbio in cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante per Russo e congrua la modulazione della pena, compresa la ricognizione della continuazione con pregressa sentenza; hanno infine confermato la concessione della sospensione condizionale della pena operata in appello e hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. Riepilogo delle pene confermate/rideterminate in sede d'appello (poi oggetto del ricorso): per Russo complessivi anni 1 e mesi 3 di reclusione e euro 400 di multa; per Iacoangeli mesi 4 e giorni 10 di reclusione e euro 130 di multa, con estinzione per prescrizione delle contravvenzioni originariamente contestate e concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Norme richiamate
Norma richiamata per il reato di violazione dei sigilli e per la valutazione dell'aggravante connessa alla qualifica di custode; la Corte ha ritenuto integrato il delitto anche in presenza di azione tramite terzi quando il custode ha consegnato le chiavi, dimostrando partecipazione dolosa.
Richiamato dalla difesa come possibile ricaduta qualificatoria (condotta omissiva/negligente), ma la Corte ha escluso che la condotta fosse riconducibile a mera inosservanza degli obblighi di custodia: la consegna delle chiavi e la collaborazione concreta integrano il dolo richiesto dall'art. 349.
art. 633 c.p. in relazione all'art. 639-bis c.p.
Citati in connessione con l'accusa originaria da cui derivavano alcune valutazioni; la Corte d'appello aveva già assolto Iacoangeli rispetto ad alcuni capi per insussistenza del fatto, statuizioni richiamate nel procedimento di merito.
artt. 6 CEDU e 111 Cost.
Richiamati dalla difesa per profili processuali relativi al giusto processo e al diritto di difesa; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistessero violazioni di tali principi alla luce della motivazione di merito.
Richiamati con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e sulla gravità delle censure: la Corte ricorda che le valutazioni di merito non sono riconsiderabili in cassazione se non per vizio di motivazione o travisamento della prova debitamente dedotto.
Richiamati rispetto alla responsabilità in concorso e alla partecipazione plurisoggettiva al reato; la Corte ha ritenuto integrata la concorso di persone in quanto la condotta di Russo (consegna chiavi) ha agevolato e favorito l'azione della correa.
Richiamato per la determinazione della pena risultante dall'accertata continuazione tra reati: la Corte d'appello ha applicato l'aumento previsto, giudicato congruo anche in considerazione della modestia dell'incremento.
Richiamato nella discussione sulla possibile assoluzione per insufficienza di prova; la Corte osserva che l'argomento della difesa (che la partecipazione non sarebbe provata oltre ogni ragionevole dubbio) non era compatibile con la richiesta di un diverso bilanciamento delle circostanze e non poteva giustificare la modifica del trattamento sanzionatorio.
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in cassazione.
Massime di principio
- Un accertamento fattuale definitivo reso in altra sentenza vincola e può essere utilizzato dalla Corte di merito come dato obiettivo per qualificare posizioni (es. la qualifica di custode).
- La mera residenza anagrafica in luogo diverso non esclude la responsabilità per la violazione dei sigilli; rileva la concreta disponibilità e il possesso delle chiavi o altri atti materiali che consentono l'accesso.
- La consegna delle chiavi o la collaborazione consapevole a terzi che rimuovono o eludono i sigilli può concretizzare non una semplice omissione ma una partecipazione attiva con dolo, configurando il reato di violazione dei sigilli.
- Le censure generiche o puramente ricostruttive della motivazione sono spesso inammissibili in Cassazione: è necessario indicare specifici travisamenti della prova o errori di diritto.
- La qualificazione tra dolo e colpa va valutata sulla base degli elementi fattuali concreti; condotte che agevolano la prosecuzione dell'abuso sono compatibili con il dolo generico richiesto dall'art. 349 c.p.
- La valutazione comparativa tra attenuanti e aggravanti richiede motivazione adeguata ma resta area di apprezzamento del giudice di merito; aumenti di pena contenuti per effetto di continuazione non indicano di per sé un abuso del potere discrezionale.
- In sede di impugnazione, se si invoca la violazione di norme processuali o costituzionali (es. CEDU, art.111 Cost.), occorre collegare tali censure a fatti specifici e dimostrare l'effettivo pregiudizio; altrimenti la censura è destinata a non essere accolta.
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