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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce: a) mancata trasmissione e accesso tempestivo al CD-DVD contenente le trascrizioni/registrazioni delle chat e ai tabulati dell'utenza 3356300406; b) violazione dei termini e mancata richiesta di differimento utile per la visione integrale dei materiali; c) mancata messa a disposizione delle "stringhe" alfanumeriche e delle chiavi di decrittazione (dati grezzi) acquisite tramite Ordine Europeo d'Indagine (O.I.E.), con richiamo a giurisprudenza CEDU e Cassazione; d) inutilizzabilità degli esiti dell'O.I.E. e delle comunicazioni decrittate per violazione della disciplina interna ed eurounitaria (art.6 Dir.2014/41/UE e d.lgs.108/2017) e per difetto di controllo giurisdizionale; e) travisamento e carenza motivazionale nella valutazione della sovrapponibilità tra contenuti delle chat e osservazioni di polizia (discrepanze temporali, identificazione dell'utente ID6QDE56), con conseguente insufficienza della gravità indiziaria sui capi contestati.

La decisione

La Corte ha rigettato alcuni motivi (in particolare quelli relativi alla mera mancata trasmissione integrale degli atti e alla tempestività dell'accesso, ritenendo ricorrente omissivo nel chiedere rinvio) e ha ritenuto infondati altri rilievi (es. mancata allegazione di errori nella decrittazione). Tuttavia la Corte ha accolto parte del ricorso nella misura in cui ha ravvisato carenze motivazionali e la necessità di un approfondimento rispetto all'utilizzabilità, nell'ordinanza cautelare, delle chat ottenute tramite O.I.E.: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame affinché verifichi nuovamente la natura delle attività svolte all'estero, la conformità dell'O.I.E. ai presupposti di legge (proporzionalità e principio di equivalenza) e la sovrapponibilità/valore probatorio delle chat rispetto alle osservazioni di polizia, anche con riferimento alle discrepanze orarie e alla sussistenza del controllo giurisdizionale necessario per la piena tutela del diritto di difesa. In sostanza: parziale accoglimento con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudice del riesame; qui richiamato per le regole di trasmissione degli atti e per la declaratoria di inefficacia della misura in caso di difetti procedurali.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi relativi all'accesso ai materiali possono configurare nullità a regime intermedio soggetta alle regole di deducibilità e sanatoria.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Rilevanza delle forme di acquisizione della prova; invocata in relazione alla messa a disposizione di elementi probatori.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Inutilizzabilità di atti compiuti in violazione delle garanzie; evocata dalla difesa rispetto agli esiti dell'O.I.E.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Regime di utilizzazione di acquisizioni d'indagine provenienti da altri procedimenti; la Corte ne richiama la rilevanza per valutare trasferimento e utilizzabilità delle chat acquisite all'estero.

  • art. 299-303 e art. 309 comma 10 cod. proc. pen.

    Richiamati come limiti alle ipotesi di revoca o perdita di efficacia delle misure cautelari; la mancata messa a disposizione non determina automaticamente perdita di efficacia della misura.

  • Direttiva 2014/41/UE

    art. 6 par.1 lett. b), art. 10 par.5, art. 14 par.7

    Stabilisce limiti all'OEI: principio di equivalenza e necessità/proporzionalità dell'atto richiesto; impone che lo Stato di emissione garantisca il rispetto dei diritti della difesa nella valutazione delle prove ottenute tramite OEI.

  • d.lgs. 27 giugno 2017, n.108

    Normativa di recepimento dell'O.I.E.; richiamata per verificare se l'OEI sia stato legittimamente emesso e se le acquisizioni fossero "già disponibili" nello Stato di esecuzione.

  • art. 132 comma 3-bis, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice privacy)

    Richiamato rispetto al trattamento dei dati personali e alla utilizzabilità dei messaggi acquisiti.

  • Cost. e giurisprudenza costituzionale (sent. n.170/2023)

    La Corte Costituzionale amplia il concetto di "corrispondenza" includendo la messaggistica elettronica, con conseguente necessità di garanzie giudiziali per acquisizioni di comunicazioni.

  • Giurisprudenza di legittimità e Sezioni Unite

    es. Sez. U n.40538/2008; SS.UU. decisioni 2024 (Gjuzi e Giorgi)

    Richiami a precedenti che disciplinano obbligo di iscrizione, valore probatorio di trascrizioni/intercettazioni e principi da applicare per acquisizioni provenienti da procedimenti esteri; le Sezioni Unite recenti incidono sull'obbligo di verifica giurisdizionale e sulla natura degli atti trasmessi tramite O.I.E.

Massime di principio

  • La trasmissione al giudice di estratti rappresentativi può essere sufficiente a fini cautelari, ma la difesa deve tempestivamente chiedere rinvio se l'accesso agli atti è ritardato; l'omissione di tale richiesta può indebolire il rimedio.
  • La mancata messa a disposizione di registrazioni/raw data non determina automaticamente la nullità della misura cautelare: il vizio può configurare una nullità rimediabile o sindacabile solo se dedotta e non sanata; tuttavia costituisce profilo rilevante da valutare in sede di merito.
  • Le acquisizioni ottenute tramite Ordine Europeo d'Indagine godono di una presunzione di legittimità, ma il giudice dello Stato di emissione deve verificare, in concreto e nel rispetto del principio di equivalenza e proporzionalità, se i dati fossero "già disponibili" nello Stato di esecuzione e se siano ammissibili secondo l'ordinamento interno.
  • Richieste difensive relative ai dati grezzi e alle chiavi di decrittazione devono essere formulate con precisione: il semplice richiamo all'impossibilità di accesso non è sufficiente; occorre allegare concrete ragioni di possibile errore di decrittazione o violazioni procedurali.
  • Quando la correlazione tra contenuti digitali (chat) e osservazioni di polizia presenta discrepanze temporali o logiche (sfasamenti orari, mancata coincidenza di presenze), il giudice deve motivare con dati oggettivi la ricostruzione che supera tali incongruenze; motivate deduzioni difensive su tali punti possono portare a riesame o a esclusione della prova.
  • In procedimenti internazionali, il bilanciamento tra esigenze di efficacia investigativa e tutela dei diritti fondamentali richiede che il giudice valuti l'idoneità e la indispensabilità delle prove straniere e garantisca il contraddittorio sulla loro utilizzabilità.

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