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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Inclima impugnava la conferma della condanna per reati fiscali (emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali) deducendo: 1) inutilizzabilità dei verbali di accertamento INPS e degli atti di indagine per violazione delle garanzie difensive (assenza di difensore durante accertamenti); 2) insufficienza e contraddittorietà del compendio probatorio in ordine al ruolo di "dominus" e alla natura fittizia delle ditte coinvolte (prestanome); 3) errori nella determinazione delle soglie di punibilità e nella valutazione del dolo; 4) sopravvenuta prescrizione di alcuni capi di imputazione; 5) errata esclusione delle attenuanti generiche e eccessiva quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano in massima parte deduzioni di merito non sindacabili in cassazione o carenti di specificità richiesta per la censura dell'inutilizzabilità della prova (mancata indicazione dell'incidenza della possibile esclusione delle singole prove sul complesso probatorio). Ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito circa l'esistenza di un compendio probatorio ampio e coerente che dimostra il ruolo di fatto dell'imputato e la falsità delle fatture; ha inoltre ritenuto non matura la prescrizione dei reati al momento della sentenza di appello, fornendo il computo dei termini (consumazione dell'art. 8 al momento dell'ultima fattura e dell'art. 5 al 90° giorno successivo alla scadenza della dichiarazione). Ha respinto le doglianze su soglie di punibilità e applicazione dell'art. 131-bis, non ravvisando errori né nella motivazione né nella valutazione delle attenuanti. Conseguenza: inammissibilità del ricorso e mantenimento della condanna di merito.

Norme richiamate

  • art. 8, d.lgs. n. 74/2000

    Delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; nei casi di plurime fatture nello stesso periodo di imposta il reato si consuma con l'emissione dell'ultima fattura; termine di prescrizione calcolato su tale data (termine minimo 6 anni, aumentato di un terzo ex art. 17 d.lgs. 74/2000 e di un quarto ex art. 161 c.p.).

  • art. 5, d.lgs. n. 74/2000

    Delitto di omessa presentazione della dichiarazione; il reato si consuma il 90° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale, utile per il calcolo della prescrizione.

  • art. 17, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede l'aumento del termine prescrizionale di un terzo per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000, applicato nel calcolo complessivo della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede l'ulteriore aumento della durata della pena e rileva ai fini dell'innalzamento del termine prescrizionale (in sentenza applicato come aumento di un quarto al computo della prescrizione).

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e applicatione della norma più favorevole; richiamato in relazione alle soglie di punibilità e alla loro scansione normativa temporale.

  • d.l. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011

    Ha modificato le soglie di punibilità previste per i reati fiscali: iniziale rideterminazione della soglia a 30.000 euro, parametro rilevante per il periodo considerato e valutato rispetto all'irretroattività e al favor rei.

  • d.lgs. n. 158/2015

    Ha successivamente innalzato la soglia di punibilità a 50.000 euro; la Corte ha valutato la corretta applicazione temporale delle diverse soglie e l'adozione della più favorevole ove applicabile.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la giurisprudenza richiede elementi positivi oltre la semplice incensuratezza per concedere la diminuzione, principio richiamato dalla Corte per giustificare il diniego.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Norma sulla attività degli ufficiali di polizia giudiziaria e garanzie difensive durante accertamenti; richiamata nella doglianza sull'assenza del difensore durante gli accertamenti ispettivi e valutata in relazione alla natura extraprocessuale/istruttoria degli atti.

  • art. 83, comma 4, d.l. n. 17/2020

    Norma citata in relazione ai periodi di sospensione dei termini processuali (es. 64 giorni) rilevanti nel calcolo dei termini di prescrizione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali il cui rispetto è dedotto in ricorso; la Corte ha valutato la specificità e la ragione delle censure procedurali per declarare l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione la censura sulla inutilizzabilità della prova richiede specificità: il ricorrente deve indicare come l'esclusione delle prove incida sul complesso probatorio; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nei reati di fatture per operazioni inesistenti, se vi sono più fatture nel medesimo periodo di imposta il reato si considera consumato con l'ultima fattura, e la prescrizione si calcola su quella data.
  • Per l'omessa dichiarazione fiscale il reato si consuma il 90° giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione; occorre tener conto delle eventuali sospensioni normative (es. emergenze sanitarie) nel computo della prescrizione.
  • La determinazione delle soglie di punibilità nelle fattispecie tributarie segue la successione normativa: occorre applicare la disciplina temporaneamente più favorevole (principio del favor rei) e verificare eventuali abrogazioni tacite intervenute anteriormente alla condotta.
  • La Corte di legittimità non rivisita il merito della valutazione probatoria dei giudici di merito se questa è adeguatamente motivata e fondata su un compendio probatorio organico; le critiche meramente valutative sono inammissibili.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo anche per un imputato incensurato se mancano altri elementi positivi di personalità; dopo la riforma dell'art. 62-bis non basta più la sola incensuratezza.
  • Nelle cause di impugnazione per reati fiscali è fondamentale fornire calcoli certi e specifici se si deduce la prescrizione: indicare la data di consumazione rilevante e documentare i giorni di sospensione applicabili.
  • Per contestare la natura di prestanome è necessario proporre elementi che mettano in discussione organicamente l'interpretazione dei fatti dei giudici di merito; occorre offrire argomentazioni logico-giuridiche che dimostrino l'insussistenza del compendio probatorio.

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