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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza di appello che confermava l'assoluzione degli imputati dall'illecito urbanistico contestato (art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001). I motivi principali del ricorso per cassazione sono: (1) insufficienza e vizio della motivazione della Corte di appello, ritenuta mera riproduzione del primo grado; (2) presunta errata applicazione e violazione delle norme urbanistiche comunali (art. 37 R.U.C., in particolare i commi 3 e 10, lettere e) e g)), con doglianze su distanza minima dalle strade e dai confini per nuove costruzioni e travisamento della prova documentale (atti notarili e permesso di costruire); (3) censura sulla qualificazione della diramazione di via Antonio Meucci come strada privata (non assoggettabile alla disciplina del R.U.C.) e sulla valutazione delle prove testimoniali e documentali riguardanti la destinazione d'uso pubblico/privato della strada; (4) contestazione del calcolo della distanza da rispettare (anche alla luce di accessori come un garage) e dell'occupazione di sedime stradale risultante dalle planimetrie e dal contratto di compravendita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte si limitassero a una rivalutazione del merito e a riproporre questioni già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito, senza indicare elementi nuovi, specifici e di immediata rilevanza per dimostrare una carenza motivazionale decisiva. Il Supremo Collegio ha confermato che la qualificazione della strada come 'esistente solo di fatto' e privata, la valutazione delle testimonianze e la prevalenza del permesso di costruire sui soli accordi negoziali tra privati erano motivate e non sindacabili in cassazione se non per apoditticità o manifesta illogicità, non riscontrate nel caso. Conseguenze pratiche: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente (parte civile) è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; inoltre la parte civile è condannata a rimborsare agli imputati le spese di rappresentanza e difesa liquidate in Euro 3.500,00 per ciascuno, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lettera c)

    Norma richiamata come fattispecie contravvenzionale contestata (illecito edilizio con riferimento al regolamento comunale sulle distanze). La Corte ha ritenuto che per applicare le distanze occorra una strada ricompresa nella disciplina urbanistica (strada pubblica o di uso pubblico) e che nel caso fosse prevalente la qualificazione di strada privata 'esistente solo di fatto', con conseguente corretta applicazione della normativa da parte dei giudici di merito.

  • Regolamento Urbanistico Comunale (Comune di Lastra a Signa), art. 37 (commi 3 e 10, lettere e) e g))

    La parte civile invocava il comma 10 per le nuove costruzioni (distanze da confini e da strade). La Corte ha ritenuto che la disciplina delle distanze del R.U.C. si applichi alle strade riconosciute e che qui la strada fosse qualificata come non riconosciuta/pubblica; pertanto i giudici di merito hanno correttamente valutato la portata applicativa delle prescrizioni e la loro incompatibilità con la fattispecie concreta.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in udienza per la partecipazione del Pubblico Ministero e per le conclusioni. Nessuna interpretazione sostanziale della norma ai fini del merito; utilizzata come riferimento procedurale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese e sul versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio per valutare l'eventuale colpevolezza dell'autore dell'impugnazione nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per ritenere colpevole la parte ricorrente.

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce il proprio giudizio ai giudici di merito sulla valutazione delle prove o sulla qualificazione fattuale (es. strada pubblica vs privata): può censurare la motivazione solo se mancante, contraddittoria o apodittica su punti decisivi.
  • Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione è necessario indicare censure specifiche, puntuali e con elementi nuovi o errori di diritto chiari; la mera reiterazione delle stesse doglianze appellate è in genere inammissibile.
  • La qualificazione della natura di una via (pubblica, di uso pubblico, privata esistente di fatto) è questione di fatto e si decide sulla base di documenti (permessi, atti notarili, mappe, planimetrie) e testimonianze; il permesso di costruire e il suo contenuto hanno forte valore probatorio e possono prevalere nell'interpretazione della destinazione/funzione dell'area.
  • Gli accordi tra privati che prevedono una destinazione al transito non sempre conferiscono automaticamente lo status di strada pubblica o di uso pubblico; occorre prova che la destinazione sia effettivamente riconosciuta nell'assetto urbanistico o accolta dall'ente competente.
  • Nelle controversie urbanistiche penali occorre documentare con chiarezza e precisione la violazione normativa (esatte distanze misurate e riferimenti catastali/planimetrici) per poter impugnare con successo le decisioni di merito innanzi alla cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; quindi valutare il rischio economico prima di proporre ricorso non fondato su nuovi elementi.

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