Sentenza n. 6861/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato in parte improcedibili e in parte inammissibili o infondate le censure contro un permesso di costruire per demolizione, ricostruzione e ampliamento di un complesso immobiliare
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, titolari rispettivamente dell’usufrutto e della proprietà di unità immobiliari confinanti, hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato a una società per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un complesso edilizio. In primo grado avevano dedotto: difformità tra lo stato di fatto rappresentato e la situazione catastale, con mancata prova della legittimità delle preesistenze; violazione delle distanze tra pareti finestrate previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, per la modifica e l’ampliamento della parete sud, la realizzazione di nuove aperture e la costruzione di una torre a distanza inferiore a dieci metri; errori nel rilievo di superfici, altezze, forometrie e altri elementi rilevanti per il calcolo della volumetria assentita mediante il c.d. piano casa; mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 42/2004. Il TAR aveva dichiarato improcedibili le censure sulle distanze, in ragione delle successive SCIA in variante non contestate, inammissibili quelle sugli errori di calcolo e sulla rappresentazione dello stato di fatto per difetto di allegazione di uno specifico pregiudizio, e infondata la censura paesaggistica. In appello gli interessati hanno contestato la sopravvenuta improcedibilità, sostenendo che le varianti sarebbero state travolte dall’eventuale annullamento del titolo originario, che sarebbero non essenziali e che le SCIA non sarebbero impugnabili; hanno inoltre dedotto di avere allegato la perdita di luce, aria, veduta e privacy, riproposto le censure sulle distanze e sugli errori di calcolo, e chiesto ulteriori acquisizioni documentali e una CTU o verificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretto dichiarare improcedibili le censure sulle aperture e sulle distanze, poiché le successive SCIA in variante avevano modificato profondamente la forometria del lato sud, eliminando alcune aperture, trasformandone altre in luci mediante pannelli frangivista e arretrando la cosiddetta torre fino a dieci metri dalla parete finestrata dei ricorrenti. Poiché gli appellanti avevano contestato il solo quomodo dell’edificazione, e non l’intervento edilizio nell’an, l’eventuale annullamento del permesso originario non avrebbe travolto automaticamente le varianti, che costituivano la fonte attuale della conformazione contestata. Le SCIA, pur non essendo provvedimenti amministrativi, sono assoggettate alla tutela del terzo prevista dall’art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990, mediante sollecitazione dei poteri di verifica e, in caso di inerzia, azione ex art. 31 c.p.a.; gli appellanti non avevano attivato tale rimedio, prestando acquiescenza al nuovo assetto. È stata ritenuta irrilevante la qualificazione delle varianti come essenziali o non essenziali, poiché decisivo era il loro effetto di ridisegnare le aperture. Quanto alle due aperture rimaste sostanzialmente invariate, il Collegio ha rilevato che gli appellanti avevano limitato le proprie contestazioni alle sei aperture dell’originario capannone/autorimessa; ove le censure fossero state intese come riferite all’intera forometria, sarebbero comunque risultate infondate per difetto di allegazione e prova. Il secondo motivo è stato respinto perché le allegazioni sulla perdita di luce, aria, veduta e privacy erano generiche e non dimostravano uno specifico ed effettivo pregiudizio. La vicinitas non è sufficiente a provare l’interesse a ricorrere: occorre dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall’intervento. La mera modifica del contesto edilizio, il maggior ingombro volumetrico e la preesistenza di una visuale non provano, da soli, un danno serio; per la veduta panoramica occorre allegare e provare una visuale effettivamente fruibile, connotata da peculiari profili di pregio. Non essendo stati accolti i primi due motivi, gli ulteriori motivi, diretti a riproporre le censure di primo grado, non sono stati esaminati. Sono state respinte anche le richieste istruttorie, non necessarie ai fini della decisione. La doglianza sulle spese è stata rigettata: la compensazione disposta dal TAR era sorretta da motivazione plausibile e non abnorme, sicché non era necessario procedere a una soccombenza virtuale. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
La censura sulle distanze tra pareti finestrate è divenuta improcedibile perché la conformazione edilizia contestata è stata superata da successive varianti non contestate.
art. 142 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Il TAR, con statuizione confermata nel giudizio d’appello, ha escluso l’applicabilità del vincolo paesaggistico poiché l’area era già classificata in zona B alla data indicata nella disposizione.
art. 19, comma 6-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241
Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il terzo leso da una SCIA deve attivare il procedimento di verifica amministrativa e, in caso di inerzia, proporre l’azione avverso il silenzio; la mancata attivazione impedisce di contestare indirettamente l’assetto risultante dalla SCIA nel giudizio contro il titolo edilizio originario.
Richiamato quale rimedio esperibile dal terzo contro l’inerzia dell’amministrazione sulla sollecitazione dei poteri di verifica relativi a una SCIA.
Il principio di specificità dei motivi d’appello è rispettato quando le allegazioni consentono, nel loro complesso, di comprendere le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Richiamato nel principio dell’Adunanza plenaria sulla possibilità di precisare e comprovare nel processo l’interesse a ricorrere, nel rispetto del contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il ricorso edilizio contesta esclusivamente il quomodo dell’intervento, ossia specifiche modalità realizzative come la conformazione delle aperture o il rispetto delle distanze, le successive varianti che modificano tali modalità possono far venir meno l’interesse a ricorrere contro il titolo originario; l’eventuale annullamento di quest’ultimo non travolge automaticamente le varianti, diversamente da quanto potrebbe accadere se fosse contestata la realizzabilità dell’intervento nell’an.
- Il terzo che si ritenga leso da una SCIA non può limitarsi a contestare nel giudizio contro il titolo edilizio originario l’assetto risultante dalla SCIA, ma deve sollecitare i poteri di verifica dell’amministrazione e, in caso di inerzia, proporre esclusivamente l’azione prevista dall’art. 31 c.p.a., ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990.
- Ai fini della qualificazione dell’interesse a ricorrere contro un titolo edilizio, la vicinitas individua la legittimazione ma non dimostra automaticamente l’interesse: il ricorrente deve allegare e, se contestato, provare uno specifico, concreto ed effettivo pregiudizio derivante dall’intervento.
- La mera maggiore consistenza volumetrica dell’edificio confinante non prova, di per sé, una lesione seria di luce, aria, privacy o valore dell’immobile; occorre dimostrare l’effettivo deterioramento dei rapporti aeroilluminanti o altro concreto pregiudizio patrimoniale o personale.
- La compromissione di una visuale può integrare un pregiudizio rilevante ai fini dell’interesse a ricorrere solo quando sia allegata e dimostrata una visuale effettivamente fruibile e connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio, così da escludere iniziative meramente emulative.
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