Cassazione Civile, Ordinanza n. 12455/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da una serie di cartelle di pagamento relative a crediti portati a ruolo, in parte opposte davanti al giudice ordinario e in parte ritenute devolute alla giurisdizione tributaria. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritti i crediti di alcune cartelle, escludendo che l'istanza di rateizzazione presentata dalla debitrice potesse valere come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., mentre per una cartella aveva escluso la prescrizione. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la questione della procura speciale e poi, soprattutto, ha rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva del concessionario, ritenendo che nelle opposizioni che incidono sul merito della pretesa contributiva la legittimazione a contraddire spetti al solo ente titolare del credito e non al mero agente della riscossione. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; spese compensate e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la procura speciale del ricorso, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva della società concessionaria della riscossione, in quanto la controversia investiva il merito della pretesa contributiva e, secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati, la legittimazione spetta al solo ente impositore/titolare del credito. Le spese sono state compensate perché il principio applicato è sopravvenuto rispetto all'introduzione del giudizio. È stato inoltre disposto l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La procura speciale per il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito della specialità, ma tale requisito va letto in combinazione con la disciplina dell'art. 83 c.p.c. e con il principio di conservazione degli atti.
La procura può essere conferita anche su foglio separato materialmente congiunto all'atto, e non è necessaria la contestualità materiale rispetto alla redazione del ricorso.
Nei casi dubbi la procura va interpretata in modo da attribuirle effetti, in ossequio al principio di conservazione del negozio/atto.
Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per affermare il favor per la validità dell'atto processuale in caso di incertezza.
La Corte territoriale aveva escluso che la domanda di rateizzazione integrasse un riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione.
art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999
Il giudizio in materia di riscossione di crediti previdenziali è ricondotto all'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo.
Il concessionario della riscossione è qualificato come mero destinatario del pagamento, non titolare della pretesa sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, conv. dalla l. n. 106 del 2021
Richiamato per la successione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle funzioni di riscossione.
art. 2, comma 2, L.R. Sicilia n. 19/2005
Richiamato per la successione nelle funzioni di riscossione relative al territorio regionale.
Massime di principio
- Nel giudizio che investe il merito della pretesa tributaria o contributiva portata da cartelle esattoriali, la legittimazione passiva spetta al solo ente titolare del credito, mentre l'agente/concessionario della riscossione è mero destinatario del pagamento e non parte necessaria sul piano sostanziale.
- Se il ricorso per cassazione è proposto dal soggetto privo di legittimazione attiva rispetto alla situazione sostanziale controversa, il ricorso è inammissibile anche d'ufficio in sede di legittimità.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida anche se conferita su foglio separato materialmente congiunto all'atto e priva di espresso riferimento al provvedimento impugnato, purché risulti successiva alla pubblicazione della sentenza e non antecedente alla stessa.
- Un'istanza di rateizzazione non integra, di per sé, riconoscimento del debito ai fini dell'art. 2944 c.c., salvo che dal contenuto dell'atto emerga inequivocamente l'ammissione del credito.
- Quando il principio di diritto applicato è successivo all'introduzione del giudizio, la Corte può compensare le spese di lite per ragioni di equità processuale.
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