Cassazione Civile, Ordinanza n. 12435/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dal reinserimento di due docenti nelle graduatorie ad esaurimento, a seguito di sentenze del giudice amministrativo che avevano disposto il loro reinserimento dopo una precedente cancellazione per mancata domanda di aggiornamento/permanenza. Sulla base di tali vicende, i docenti erano stati prima individuati e assunti, poi il Ministero aveva verificato che non risultavano mai stati legittimamente inseriti nelle GAE e aveva disposto la cancellazione dalle graduatorie di prima e seconda fascia e l'annullamento dei contratti a tempo indeterminato stipulati nelle more. In primo grado le domande dei docenti erano state accolte; in appello la decisione era stata riformata con rigetto. Nel ricorso per cassazione i docenti deducevano: (1) violazione degli artt. 1218, 1375 e 1326 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato un atto unilaterale del Ministero come se potesse revocare un rapporto già perfezionato, e chiedendo la disapplicazione degli atti amministrativi di annullamento; (2) violazione dell'art. 2909 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe dovuto attribuire piena efficacia di giudicato alle sentenze del TAR che, secondo i ricorrenti, avevano imposto il loro reinserimento nelle graduatorie, senza che l'Amministrazione potesse rimettere in discussione quel dictum. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato: inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva qualificato i contratti come nulli e non annullabili; infondato perché l'art. 36 d.lgs. 165/2001, nella sua formulazione generale, impedisce comunque la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in violazione di disposizioni imperative sulle assunzioni, e perché in caso di lavoro pubblico privatizzato l'atto amministrativo di rimozione dell'incarico, adottato sul presupposto della nullità del conferimento, è assimilabile alla condotta del contraente che fa valere la mancanza di un vincolo contrattuale, senza che possa parlarsi di esercizio di autotutela negoziale. È stato respinto anche il secondo motivo: la Corte ha ritenuto che il giudicato amministrativo riguardasse solo il reinserimento dei docenti depennati e non potesse estendersi a soggetti che non avevano dimostrato di appartenere alla categoria dei depennati; per costoro si trattava di un nuovo inserimento, subordinato alla verifica dei presupposti legittimanti. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e rigettato integralmente il ricorso, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Palermo che aveva respinto le domande dei docenti. Ha ritenuto che i contratti di assunzione a tempo indeterminato fossero nulli per violazione delle norme inderogabili in tema di reclutamento e che il giudicato amministrativo invocato non rendesse intangibile il diritto all'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie, mancando la prova che fossero effettivamente soggetti depennati. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma che consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 1218 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere un inadempimento della P.A. nel rapporto contrattuale di lavoro.
art. 1326 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di perfezionamento del contratto e degli effetti della proposta di individuazione e dell'assunzione.
art. 1375 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il comportamento dell'Amministrazione violasse correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
"in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni"
La Corte ne afferma la portata generale: la violazione delle regole imperative sulle assunzioni pubbliche impedisce la costituzione di rapporti a tempo indeterminato ed è idonea a fondare la nullità del vincolo.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come insieme delle procedure imposte per le assunzioni a tempo indeterminato, la cui inosservanza è attratta nell'area della nullità.
art. 1418, comma 1, c.c.
La Corte lo richiama per ribadire che la violazione di norme imperative rende nullo il contratto quando la norma vieta la stipulazione stessa del contratto.
art. 3 d.P.R. n. 3/1957
Citato come esempio di disposizione che qualifica la nullità della nomina o del vincolo contrattuale per violazione di norme inderogabili sul reclutamento.
art. 19 l. n. 448/2001
Citato come disposizione che prevede la nullità della nomina/vincolo in ipotesi di violazione delle regole di assunzione.
art. 15 l. n. 111/2011
Citato come ulteriore norma che qualifica la nullità della nomina o del rapporto per violazione delle regole di reclutamento.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per affermare che, in caso di nuovo inserimento, l'Amministrazione deve verificare i presupposti di utile collocamento in graduatoria ai fini dell'accertamento della nullità del vincolo.
art. 2909 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia preclusiva del giudicato amministrativo; la Corte esclude che il giudicato si estendesse oltre l'oggetto deciso, ossia ai soli depennati.
d.lgs. n. 29/1993, art. 36, comma 8
Richiamato in via storica come norma di contenuto analogo che disciplinava tutte le forme di reclutamento e che conferma la lettura generale dell'attuale art. 36 d.lgs. 165/2001.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico privatizzato, la violazione di disposizioni imperative che disciplinano l'assunzione o il reclutamento può determinare la nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente impossibilità di consolidare un rapporto stabile in contrasto con la legge.
- Le norme che vietano la stipulazione del contratto in presenza di determinati presupposti o requisiti non attengono solo al contenuto del negozio, ma alla sua stessa esistenza; se il contratto viene comunque concluso, la sanzione è la nullità ex art. 1418 c.c.
- Il giudicato amministrativo va interpretato nei limiti oggettivi della decisione: esso copre solo ciò che è stato effettivamente deciso e non si estende a presupposti, elementi o condizioni non esaminati dal giudice.
- Quando la sentenza amministrativa dispone il reinserimento di soggetti depennati da una graduatoria, l'efficacia del giudicato non può essere estesa a soggetti diversi che non dimostrino di appartenere alla medesima categoria processualmente rilevante.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con la qualificazione giuridica posta a base della decisione.
- In caso di accertata nullità del vincolo di assunzione, l'Amministrazione che rimuova l'atto di conferimento non esercita autotutela negoziale, ma si limita a prendere atto dell'assenza di un valido rapporto contrattuale.
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