Cassazione Civile, Ordinanza n. 12424/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un docente non di ruolo, abilitato per una classe di concorso e collocato al primo posto nella graduatoria ad esaurimento, che chiedeva di essere immesso in ruolo e di ottenere la condanna dell'Amministrazione alla stipula del contratto di lavoro. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che, per l'anno scolastico considerato, non vi fosse un diritto all'assunzione perché il posto era stato inizialmente coperto da un docente nominato da concorso, il quale si era poi dimesso, e perché l'Amministrazione aveva legittimamente deciso di non coprire quel posto nell'anno successivo. Con il primo motivo di ricorso il docente ha denunciato violazioni processuali e dell'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse valorizzato una circostanza di fatto nuova (il c.d. congelamento del posto) mai allegata in primo grado, nonostante la contumacia del Ministero, e avesse invertito le regole probatorie. Con il secondo motivo ha denunciato violazioni delle norme sulla disciplina delle immissioni in ruolo nel comparto scuola e vizi di motivazione, affermando che la sentenza di appello avrebbe reso una motivazione apparente e incoerente rispetto alla fattispecie concreta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la questione del congelamento del posto e della decisione amministrativa di non coprirlo non era nuova, ma era già emersa in primo grado ed era stata considerata nella sentenza impugnata; ha inoltre precisato che la contumacia del convenuto non equivale a non contestazione e che la deduzione relativa alla mancata destinazione del posto alla nomina in ruolo attiene a un elemento costitutivo del diritto azionato, la cui prova grava sull'attore. Sul secondo motivo ha ritenuto che, essendo rimasta intatta la prima ratio decidendi della sentenza di merito, le ulteriori censure erano inammissibili perché non idonee, da sole, a travolgere il decisum. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Ministero controricorrente e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 416 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre violazioni del regime di contestazione nel processo del lavoro; la Corte nega che vi sia stata introduzione di una questione nuova in appello.
art. 115 c.p.c.
invocato per sostenere la violazione del principio di non contestazione; la Corte precisa che la contumacia non equivale a non contestazione.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare l'erronea distribuzione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il fatto costitutivo del diritto all'assunzione doveva essere provato dall'attore.
art. 360 c.p.c.
norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dalla permanenza di una ratio decidendi autonoma.
art. 2 legge n. 417/1989
invocato dal ricorrente quale norma sostanziale sulla disciplina delle immissioni in ruolo, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 12 legge n. 417/1989
invocato dal ricorrente quale norma sostanziale sulla disciplina delle immissioni in ruolo, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 399 D.lgs. n. 297/1994
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto all'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria; la Corte non affronta il merito per inammissibilità.
art. 401 D.lgs. n. 297/1994
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto all'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria; la Corte non affronta il merito per inammissibilità.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1 quater; comma 1-bis
richiamato nel dispositivo per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La contumacia del convenuto non equivale, di per sé, a non contestazione dei fatti allegati dall'attore; la mancata costituzione non impedisce che il convenuto, costituitosi in grado di appello, contesti i fatti costitutivi della domanda.
- Quando il fatto dedotto attiene a un elemento costitutivo del diritto azionato, l'onere di provarlo grava sull'attore e la relativa contestazione può essere svolta anche in appello se non si tratta di questione nuova.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes; l'inammissibilità o infondatezza di una sola di esse rende irrilevante l'esame delle altre.
- La censura di motivazione apparente o di violazione di legge non può condurre alla cassazione quando permane intatta una ratio decidendi autonoma non efficacemente attaccata dal ricorrente.
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