Cassazione Civile, Ordinanza n. 12430/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale in favore del dipendente per il diniego illegittimo del distacco/incarico. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente comunale con qualifica di Agente di polizia locale chiedeva l'annullamento del provvedimento con cui il Comune gli aveva negato, nel 2021, il distacco presso l'Unione Montana Gran Paradiso, incarico che egli assumeva di aver già svolto dal 2013 al 2020 e che, secondo la sua prospettazione, gli sarebbe spettato in base alla disciplina dell'Unione. Chiedeva anche il risarcimento del danno per il diniego ritenuto illegittimo. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo inesistente un diritto soggettivo all'assegnazione; la Corte d'appello aveva invece accolto in parte l'impugnazione, condannando il Comune al risarcimento del danno patrimoniale. In cassazione il Comune deduceva: omessa pronuncia sulla pretesa inesistenza del diritto soggettivo; mutamento della domanda in appello e improponibilità di una diversa base di responsabilità; errata qualificazione della fattispecie e richiamo al contratto a favore di terzo; insussistenza di un obbligo di comando e quindi violazione di buona fede e correttezza; erronea regolazione delle spese di lite. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, rilevando tra l'altro che la Corte territoriale aveva comunque riconosciuto una posizione soggettiva del lavoratore, che non vi era mutamento della domanda ma al più rinuncia parziale ai profili originari, che la qualificazione in termini di contratto a favore di terzo era solo argomentativa, che il diritto all'assegnazione trovava fondamento nel regolamento dell'Unione e che la liquidazione delle spese seguiva il criterio unitario della soccombenza complessiva.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile anche perché l'interesse a dolersi dell'omessa pronuncia su un motivo di appello spetta alla parte che quel motivo aveva proposto, non alla controparte.
art. 345 c.p.c.
Non vi è mutamento inammissibile della domanda quando in appello la parte si limita a restringere le originarie richieste ai soli profili risarcitori; la limitazione può integrare una parziale rinuncia, non una nuova domanda.
art. 1411 c.c.
Il richiamo al contratto a favore di terzo è stato ritenuto, nella motivazione di merito, solo eventuale e argomentativo, non decisivo per la soluzione della controversia.
art. 1175 c.c.
I principi di buona fede e correttezza sono stati valorizzati in collegamento con la disciplina regolamentare dell'ente, per affermare l'illegittimità del diniego immotivato dell'assegnazione.
art. 1375 c.c.
La condotta del datore pubblico è stata ritenuta incompatibile con gli obblighi di esecuzione del rapporto secondo buona fede e correttezza, in presenza di una disciplina interna che attribuiva il posto al dipendente avente il grado più elevato.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento sono stati evocati dalla Corte territoriale come ulteriori canoni di riferimento a sostegno dell'obbligo di congrua motivazione del diniego.
art. 56 d.P.R. n. 3/1957
Richiamato dalla ricorrente come norma sull'istituto del comando nel pubblico impiego, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo perché la fattispecie risultava regolata dalla disciplina speciale dell'ente.
art. 1, comma 414, L. n. 302/2012
Richiamato dalla ricorrente come disposizione relativa al comando nel pubblico impiego; la Corte ha escluso che tale richiamo infirmasse la ricostruzione della Corte territoriale.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La Corte ha ribadito che, in caso di riforma, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite e la soccombenza globale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, la censura di omessa pronuncia è inammissibile se proposta dalla parte che non è titolare dell'interesse processuale a dedurla, poiché tale interesse spetta a chi aveva formulato la domanda o il motivo non esaminato.
- La modifica in appello della domanda può essere esclusa quando la parte si limiti a restringere il thema decidendum ai soli profili risarcitori, poiché la rinuncia parziale a pretese maggiori non integra di per sé mutamento della domanda.
- Il danno da perdita di chance è risarcibile anche nei rapporti di lavoro pubblico quando l'illegittimo diniego di un incarico o di una posizione organizzativa abbia fatto perdere una concreta ed effettiva occasione favorevole; il danno è autonomo rispetto alle retribuzioni perse e va liquidato equitativamente sulla base della probabilità di conseguimento e del parametro economico del vantaggio perduto.
- La qualificazione giuridica di una fattispecie compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione quando la motivazione impugnata utilizzi un richiamo teorico solo argomentativo, non decisivo, e la soluzione trovi comunque fondamento nella disciplina regolamentare applicabile.
- Nel rapporto di lavoro pubblico, la mancata motivazione del diniego di un incarico può integrare violazione dei doveri di buona fede e correttezza quando esista una disciplina interna che vincoli l'amministrazione a preferire un determinato dipendente; in tal caso il diniego illegittimo può generare responsabilità risarcitoria.
- In caso di riforma della sentenza impugnata, il regolamento delle spese deve essere compiuto tenendo conto dell'esito complessivo della lite secondo un criterio unitario e globale di soccombenza.
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