Cassazione Civile, Ordinanza n. 03856/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace un atto di disposizione immobiliare compiuto da un soggetto che aveva prestato garanzia per l'esposizione debitoria di una società poi in liquidazione. Il creditore sosteneva di vantare un credito superiore a 400.000 euro e che l'atto di trasferimento del bene pregiudicasse la garanzia patrimoniale. In primo grado la domanda era stata respinta perché il giudice aveva ritenuto nulla la clausola della fideiussione che derogava all'art. 1957 c.c. La Corte d'appello ha confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1936 c.c. e 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il contratto come fideiussione, senza considerare il testo complessivo della scrittura del 30.11.2005 e senza valutare che si trattava invece di un contratto autonomo di garanzia; ha inoltre denunciato omesso esame di fatti e documenti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, al di là del richiamo formale ai vizi di cui all'art. 360 c.p.c., il motivo mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto contrattuale e del materiale probatorio, cioè un terzo grado di merito precluso in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
azione revocatoria ordinaria
norma posta a fondamento della domanda di inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal debitore
richiamato come parametro rispetto alla clausola della garanzia ritenuta nulla dal giudice di merito
invocato nel ricorso in relazione alla qualificazione del rapporto di garanzia
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
i motivi formalmente prospettati non superano il vaglio di ammissibilità perché, in sostanza, chiedono una rivalutazione del merito
richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare un motivo formalmente costruito come violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del contenuto delle clausole contrattuali e delle prove, perché ciò integra un inammissibile terzo grado di merito.
- La deduzione dell'erronea qualificazione di un contratto è scrutinabile in cassazione solo se si confronta realmente con l'interpretazione giuridica della sentenza impugnata; se il ricorso mira soltanto a sostituire una diversa lettura del testo contrattuale, esso è inammissibile.
- La censura di omesso esame di fatti o documenti decisivi non può essere usata per ottenere una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio quando la decisione di merito abbia già compiuto una valutazione del testo negoziale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta in rito.
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