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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18047/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per un credito derivante da vendite di merce. Per una parte del credito, pari a euro 73.970,81, aveva domandato la prededuzione, assumendo che si trattasse di forniture eseguite dopo l'omologazione di un concordato preventivo in continuità diretta poi rimasto inadempiuto. Il giudice delegato aveva ammesso il credito ma solo in chirografo; l'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 111 l.fall. e delle norme sul concordato e sulla sua esecuzione, sostenendo che i crediti sorti dopo l'omologazione sarebbero prededucibili perché occasionali e funzionali alla procedura; (ii) erronea interpretazione dell'art. 111 l.fall., affermando che la funzionalità andava valutata ex ante rispetto al piano di continuità e non ex post sulla mancata utilità concreta della fornitura; (iii) nullità per mancanza di motivazione sulla tardività della deduzione della consecuzione tra concordato e fallimento; (iv) violazione degli artt. 2947 c.c., 115 c.p.c., 2909 c.c. e 344 c.p.c., sostenendo che la consecuzione sarebbe stata già accertata con giudicato; (v) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sussistenza di una marginalità positiva, ancorché ridotta, generata dalle forniture.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura con l'omologazione e durante la fase di esecuzione non beneficiano della prededuzione c.d. "in funzione". Ha inoltre precisato che, una volta chiusa la procedura con il decreto di omologazione ex art. 181 l.fall., non possono considerarsi sorti "in occasione" della procedura i crediti maturati nella successiva fase esecutiva; in tale fase opera solo la speciale disciplina dei finanziamenti prevista dall'art. 182-quater l.fall. I motivi relativi alla consecuzione delle procedure e alla supposta utilità economica delle forniture sono stati ritenuti inammissibili perché non decisivi rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato. Le spese sono state compensate per la presenza di precedenti incertezze giurisprudenziali, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 l.fall.

    La prededuzione richiede che il credito sia sorto in funzione della procedura concorsuale e non genericamente dell'attività d'impresa; la fase di esecuzione del concordato non è, di regola, sufficiente a fondarla.

  • art. 181 l.fall.

    La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione; perciò i crediti sorti dopo tale momento non possono dirsi sorti in occasione della procedura.

  • art. 182-quater l.fall.

    Nella fase esecutiva del concordato la prededuzione opera solo per la speciale disciplina dei finanziamenti prevista dalla norma.

  • art. 185 l.fall.

    La vigilanza sull'adempimento del concordato omologato non modifica il dato che la procedura è già chiusa con l'omologazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro usato per denunciare violazioni di legge in tema di prededuzione e di interpretazione delle norme fallimentari.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per lamentare la nullità della decisione per carenza assoluta di motivazione.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La doglianza di nullità è stata formulata per asserita mancanza della motivazione sul tema della consecuzione delle procedure.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato dedotto per lamentare l'omesso esame della marginalità positiva delle forniture.

  • art. 2947 c.c.

    È richiamato nel motivo sulla pretesa efficacia di giudicato della consecuzione delle procedure, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla pretesa efficacia di giudicato e sull'accertamento dei fatti; la censura è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 2909 c.c.

    È invocato per sostenere il giudicato sulla consecuzione delle procedure, ma la Corte ha escluso la decisività della questione.

  • art. 344 c.p.c.

    È richiamato nel motivo relativo al giudicato; la censura non ha inciso sulla ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di un precedente recente per ribadire il principio di diritto sulla prededuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In ragione del rigetto del ricorso, è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo l'omologazione e durante la fase di esecuzione non sono automaticamente prededucibili in quanto "in funzione" della procedura concorsuale.
  • La prededuzione ex art. 111 l.fall. presuppone un nesso funzionale con la procedura concorsuale e non con la mera attività d'impresa del debitore; sono normalmente rilevanti i crediti sorti prima della procedura o nel suo corso, non quelli maturati nella fase esecutiva post-omologa.
  • La chiusura del concordato preventivo coincide con il decreto di omologazione; da quel momento non è più configurabile, in via generale, la nascita di crediti "in occasione" della procedura ai fini della prededuzione.
  • Nella fase esecutiva del concordato la disciplina generale della prededuzione non si estende ai crediti da forniture o prestazioni, restando applicabile la sola disciplina speciale dei finanziamenti prevista dalla legge fallimentare.
  • Le censure su consecuzione delle procedure, giudicato o utilità economica concreta delle prestazioni sono inammissibili se non incidono sulla ratio decidendi della decisione impugnata.
  • La valutazione della funzionalità ai fini della prededuzione non può essere fondata su una generica utilità ex post della prestazione, ma deve essere ancorata al presupposto normativo del rapporto con la procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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