Cassazione Penale, Sentenza n. 1093/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Salera impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n.309/1990). Denunciava: difetto e insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria e sull'individuazione dello stesso come oggetto delle intercettazioni (geolocalizzazioni contestate come insufficienti per identificare il soggetto); travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore Pietrosanto; irrilevanza di alcune conversazioni valorizzate dal Tribunale; eccessiva distanza temporale tra le condotte contestate (gennaio 2021) e l'applicazione della misura (marzo 2024), assenza di reati-fine a suo carico, esito negativo della perquisizione al momento dell'esecuzione, ruolo processuale marginale e solidita familiare, elementi idonei secondo il ricorrente a escludere le esigenze cautelari e a privilegiare misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e perciò ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito non abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria: non ha chiarito il ruolo attribuito a Salera (se pusher per conto del gruppo o acquirente stabile), non ha indicato indici specifici e concordanti idonei a dimostrare la partecipazione consapevole all'organizzazione e non ha adeguatamente valutato l'affidabilità e il riscontro probatorio delle intercettazioni e delle dichiarazioni. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali sui requisiti per ritenere sussistente un vincolo associativo (anche tramite rapporti di fornitura), ribadendo che la mera ripetuta fornitura non è sufficiente senza elementi di stabilità, continuità, rilevanza economica e consapevolezza di contribuire al progetto criminoso. In considerazione di queste carenze motivazionali l'ordinanza cautelare è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; il giudice ha valutato i requisiti della partecipazione associativa richiedendo indici specifici di "affectio societatis" e un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, commn 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione sulla persistenza del vincolo associativo ai fini cautelari; la Corte evidenzia che tale presunzione può essere valorizzata solo se supportata da elementi concreti e specifici
art. 416-bis cod. pen. (richiamato per analogia)
art. 416-bis cod. pen. (richiamato in dottrina e giurisprudenza)
Principio esteso per affermare che il reato associativo ha forma libera e può manifestarsi in diverse modalità organizzative, purché si dimostri un'apporto stabile e consistente al progetto criminoso
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza
Massime di principio
- Per ritenere la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta la mera ripetizione di forniture: è necessario dimostrare stabilità, continuità, rilevanza quantitativa/economica e la consapevolezza di contribuire al progetto criminoso (affectio societatis).
- La gravità indiziaria ai fini cautelari richiede indici gravi, precisi e concordanti che colleghino il singolo imputato alla struttura organizzativa e al ruolo svolto; il giudice deve indicare chiaramente quale ruolo viene attribuito all'indagato e perché le prove lo supportano.
- La geolocalizzazione e singole intercettazioni non sono di per sé sufficienti a identificare o a collegare un soggetto all'attività associativa senza argomentazioni supplementari e riscontri probatori.
- Un significativo intervallo temporale tra le condotte contestate e l'adozione della misura cautelare può indebolire la necessità cautelare, salvo elementi che dimostrino la persistenza o la ripresa dell'attività criminosa.
- Le dichiarazioni di collaboratori o di terzi devono essere adeguatamente riscontrate e valutate criticamente; il giudice deve motivare perché ritiene attendibili tali fonti e come queste si integrino con gli altri elementi probatori.
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