Cassazione Civile, Ordinanza n. 26926/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di restituzione di somme che un soggetto assumeva di avere prestato al fratello defunto mediante assegni circolari. In seguito, gli eredi del defunto e la società garante convenivano in giudizio il creditore per far dichiarare nulle o annullate due transazioni con cui avevano riconosciuto e promesso il pagamento di importi minori, sostenendo che quelle transazioni erano state concluse sulla base di un presupposto di fatto errato: le somme non sarebbero state un prestito, ma il regolamento di rapporti fiduciari connessi alla gestione di una società. Chiedevano anche l'annullamento della fideiussione prestata dalla società e si opponevano ai decreti ingiuntivi ottenuti dal creditore in forza delle transazioni. Il Tribunale accolse le loro domande; la Corte d'appello respinse il gravame del creditore. In cassazione il ricorrente deduceva, in sintesi: 1) violazione dei limiti alla prova testimoniale e delle regole sui patti contrari al contenuto di un documento; 2) violazione del contraddittorio necessario per mancata integrazione nei confronti del soggetto ritenuto dominus/socio occulto della società; 3) pretesa rilevanza del giudicato penale e delle domande proposte in sede penale ai fini della disciplina dei decreti ingiuntivi e delle transazioni; 4) erronea interpretazione delle transazioni, che sarebbero state generali e non riferite a un solo affare; 5) violazione della disciplina della novazione; 6) erronea applicazione delle norme sul tema della scoperta di documenti nuovi; 7) errata qualificazione della garanzia come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia; 8-10) domande accessorie di lite temeraria e spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili: ha confermato la valutazione di merito della Corte d'appello sull'ammissibilità della prova testimoniale, ha escluso la necessità di integrazione del contraddittorio, ha ritenuto inconferenti o fattuali le censure su giudicato, interpretazione delle transazioni e novazione, ha condiviso la qualificazione della garanzia come fideiussione e non contratto autonomo di garanzia, e ha respinto le domande accessorie. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi del ricorso: ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sull'ammissibilità della prova testimoniale, sull'assenza di vizi del contraddittorio, sull'inconferenza del richiamo al giudicato penale, sull'interpretazione delle transazioni e sulla qualificazione della garanzia. Ha inoltre dichiarato prive di fondamento le richieste di condanna per lite temeraria e di rifusione delle spese. Poiché gli intimati non si sono difesi, la Corte non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato rigettato integralmente.
Norme richiamate
La prova testimoniale dei contratti può essere ammessa oltre il limite di valore quando il giudice, con motivazione, ravvisi circostanze quali la qualità delle parti, la natura del contratto e ogni altra circostanza rilevante; tale valutazione è discrezionale e di merito.
Il divieto di prova testimoniale riguarda i patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto e presuppone l'esistenza di un contratto identificabile; non si applica quando la prova verte su fatti storici o sul rinvenimento di documenti successivi.
Richiamato congiuntamente all'art. 2722 c.c.; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non pertinente perché mancava un vero tema di simulazione riferito a un contratto determinato.
La censura di violazione del contraddittorio è stata respinta perché il soggetto richiamato come necessario litisconsorte era già deceduto ed era rappresentato in causa dai propri eredi; dunque non occorreva integrazione del contraddittorio.
Il richiamo alla disciplina dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo non è stato ritenuto pertinente rispetto alle domande e alle opposizioni svolte nei giudizi riuniti.
La censura fondata sulla costituzione di parte civile è stata ritenuta errata nella premessa e non idonea a incidere sulla decisione civile.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1370 c.c.
Le regole ermeneutiche del contratto non sono state violate, perché il ricorrente proponeva una ricostruzione meramente fattuale alternativa rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
La dedotta novazione è stata esclusa come censura meramente fattuale: la pretesa volontà delle parti di chiudere ogni rapporto non risultava accertata dai giudici di merito e non poteva essere riconsiderata in cassazione.
art. 1975, secondo comma, c.c.
La doglianza sulla scoperta di documenti nuovi è stata ritenuta fattuale e quindi inammissibile; la Corte non ha accolto la tesi secondo cui i documenti fossero già conosciuti o facilmente acquisibili.
La clausola di pagamento a prima richiesta e la deroga all'art. 1957 c.c. non sono di per sé sufficienti a trasformare la fideiussione in contratto autonomo di garanzia.
Il richiamo a tale norma è stato considerato nuovo rispetto al devoluto in appello e quindi inammissibile.
art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
È stata la norma processuale utilizzata come base formale delle censure di violazione di legge; la Corte ha però evidenziato che molti motivi erano in realtà diretti a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.
D.P.R. 115/2012, art. 1, comma 17
Richiamato dal ricorrente in relazione al contributo unificato/alla valutazione della prudenza dell'azione, ma la censura è stata assorbita dal rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1, D.P.R. 115/2012
Richiamato nel dispositivo finale in relazione agli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prova testimoniale oltre i limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c. può essere ammessa dal giudice quando, con motivazione anche sintetica ma effettiva, valorizzi la qualità delle parti, la natura del rapporto e le altre circostanze del caso; si tratta di apprezzamento discrezionale non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- Il divieto di cui all'art. 2722 c.c. opera solo se la testimonianza sia diretta a provare patti contrari o aggiunti rispetto a un contratto individuato; se la prova concerne fatti storici, rinvenimento di documenti o relazioni pregresse non riferite a un negozio specifico, la norma non è pertinente.
- Le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o di norme ermeneutiche, mirano in realtà a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
- Ai fini della qualificazione di una garanzia come fideiussione o contratto autonomo di garanzia, la clausola di pagamento a prima richiesta non è decisiva da sola: occorre interpretare l'intero testo negoziale e verificare se permanga il vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione principale.
- La deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. e l'inserimento di formule tipiche del pagamento a prima richiesta possono essere compatibili anche con la fideiussione e non implicano automaticamente la nascita di un Garantievertrag.
- Se il soggetto che si assumeva necessario al contraddittorio è deceduto e il suo patrimonio/processuale è rappresentato dagli eredi, non si configura automaticamente un vizio di litisconsorzio necessario per mancata evocazione del de cuius.
- La richiesta di lite temeraria o di condanna alle spese formulata in sede di legittimità non può essere accolta quando il ricorso viene respinto e la controparte non abbia svolto difese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26865/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26866/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26867/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26868/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26869/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26872/2023 del 20/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →