Cassazione Civile, Ordinanza n. 19681/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2012, emesso dal Comune per immobili siti nel proprio territorio e intestati a una società sottoposta ad amministrazione straordinaria. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria l'esenzione prevista per fallimento e liquidazione coatta amministrativa dall'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992, in forza dell'art. 36 del d.lgs. n. 270/1999. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, e 36 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che l'esenzione IMU non è estendibile alle imprese in amministrazione straordinaria, anche quando sia stata disposta la cessazione dell'esercizio dell'impresa e la dismissione dei beni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto che il regime agevolativo previsto per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa sia norma di stretta interpretazione e non sia applicabile analogicamente alla procedura di amministrazione straordinaria, poiché la legge non vi fa riferimento espresso. Ha precisato che il rinvio dell'art. 36 del d.lgs. n. 270/1999 alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa opera solo per integrare le lacune della disciplina speciale, nei limiti della compatibilità, e non consente di estendere un'esenzione tributaria eccezionale. Ha inoltre escluso che rilevi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e la dismissione dei beni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 10, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
«Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa...»
La disposizione prevede un regime agevolativo limitato agli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa; trattandosi di deroga al regime impositivo generale, è di stretta interpretazione e non si applica per analogia all'amministrazione straordinaria.
art. 36 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
«Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa...»
Il rinvio alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa ha funzione integrativa della disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria, ma non consente di estendere automaticamente benefici o esenzioni non espressamente previsti.
art. 73 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
La cessazione dell'esercizio dell'impresa e la dismissione dei beni non incidono sull'inapplicabilità dell'esenzione IMU prevista per fallimento e liquidazione coatta amministrativa.
Le norme che prevedono agevolazioni o deroghe fiscali sono soggette a interpretazione stretta e non possono essere applicate analogicamente.
art. 1, comma 768, L. 27 dicembre 2019, n. 160
«Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa...»
La disciplina della nuova IMU mantiene una formulazione analoga a quella previgente e conferma l'esclusione dell'amministrazione straordinaria dal beneficio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Le esenzioni o agevolazioni tributarie previste per procedure concorsuali specificamente individuate non sono estensibili ad altre procedure, se la norma non le menziona espressamente.
- Il rinvio da una disciplina speciale ad altra procedura concorsuale opera solo nei limiti della compatibilità e per colmare lacune normative, non per introdurre benefici fiscali non previsti.
- Le norme agevolative o derogatorie rispetto al regime impositivo generale devono essere interpretate in senso stretto e non sono suscettibili di applicazione analogica.
- Ai fini dell'imposta sugli immobili, la perdita della prosecuzione dell'attività o la dismissione dei beni nella procedura di amministrazione straordinaria non bastano, da sole, a rendere applicabile l'esenzione prevista per fallimento e liquidazione coatta amministrativa.
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