Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23685/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela di un fallimento aveva convenuto gli amministratori e soci della società fallita chiedendo: la restituzione di somme già rimborsate a titolo di finanziamenti soci, ritenuti postergati ex art. 2467 c.c. e, in subordine, inefficaci ex art. 65 l. fall.; il risarcimento dei danni per sottrazione di merci o ricavi; nonché il risarcimento dei danni derivanti da operazioni compiute dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società. Il tribunale aveva accolto in parte le domande, condannando entrambi alla restituzione dei finanziamenti e uno solo dei convenuti al risarcimento per sottrazione di merci e prosecuzione dell'attività oltre lo scioglimento. La corte d'appello aveva confermato la decisione, riducendo solo il danno per una duplicazione. Con il ricorso per cassazione i convenuti hanno dedotto, in sintesi: 1) omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere per asserita transazione novativa intervenuta in corso di causa; 2) errata ricostruzione probatoria sulla restituzione dei finanziamenti soci e sulla prova documentale contabile; 3) violazione delle norme sulle scritture contabili e sulle presunzioni; 4) erronea applicazione dell'art. 2467 c.c. e mancata considerazione che si trattasse di finanziamenti anteriori o comunque di apporti diversi; 5) errata valutazione della situazione patrimoniale e del presupposto dello squilibrio; 6) erronea applicazione dell'art. 2486 c.c. per avere qualificato come nuove operazioni vietate acquisti di materie prime che sarebbero stati invece funzionali alla conservazione del patrimonio; 7) erronea quantificazione del danno derivante da tali operazioni; 8) censura sulla prova presuntiva relativa alla sottrazione di merci e alla valorizzazione delle rimanenze. La Suprema Corte ha ritenuto molte censure inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito o carenti di autosufficienza; ha inoltre affermato che la transazione non risultava documentalmente provata in modo idoneo a imporre la cessazione della materia del contendere, e che, in tema di responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c., il danneggiato deve allegare la sopravvenienza della causa di scioglimento e gli atti gestori successivi, mentre incombe sugli amministratori provare la finalità liquidatoria o conservativa delle operazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della corte d'appello che aveva respinto l'impugnazione, salvo la riduzione di una voce di danno già operata in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Il rigetto è stato motivato soprattutto dalla natura di merito delle censure, dalla carenza di autosufficienza e dalla correttezza dei principi applicati in tema di transazione, prova presuntiva e responsabilità degli amministratori per atti compiuti dopo lo scioglimento.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti e, secondo l'evoluzione giurisprudenziale richiamata, l'autosufficienza va intesa in modo non eccessivamente formalistico, purché gli atti rilevanti siano puntualmente indicati.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulla transazione, senza che la Corte vi attribuisca un autonomo rilievo decisorio.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato in relazione alla transazione; la Corte osserva che la transazione deve risultare e, se invocata come novativa, il suo contenuto deve essere verificabile.

  • art. 1967 c.c.

    La forma scritta della transazione è richiesta solo ad probationem; tuttavia il contenuto dell'accordo deve essere acquisito o specificamente indicato per valutarne gli effetti.

  • art. 1976 c.c.

    Se è prevista la risoluzione per inadempimento, la transazione novativa non impedisce la reviviscenza del rapporto originario e non può essere dichiarata cessata la materia del contendere senza verificare tale pattuizione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce l'inammissibilità delle censure che mirano a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel contesto della prova documentale contabile e delle quietanze, senza una specifica affermazione di principio autonoma.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili sono valutate dal giudice di merito; la censura non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze contabili.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono fondarsi su una catena logica di inferenze, purché ciascun passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la critica in cassazione è ammissibile solo se si contesta la violazione dei requisiti legali della presunzione, non quando si propone una lettura alternativa dei fatti.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di valore probatorio delle scritture/documenti, senza autonoma enunciazione di principio nella decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito; la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non è ammissibile se mira solo a contrapporre una diversa lettura del compendio istruttorio.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in relazione al disconoscimento di documenti, senza decisivo rilievo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla verificazione dei documenti, ma la Corte resta ferma sul difetto di autosufficienza e sulla natura di merito della contestazione.

  • art. 2467 c.c.

    Il rimborso dei finanziamenti soci è soggetto alla disciplina della postergazione quando ricorrono i relativi presupposti; la Corte non accoglie la tesi dei ricorrenti sulla diversa qualificazione o insussistenza dei presupposti.

  • art. 2485 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla prosecuzione dell'attività dopo lo scioglimento, come contesto della valutazione delle operazioni compiute.

  • art. 2486 c.c.

    Dopo il verificarsi della causa di scioglimento, gli amministratori devono limitarsi ad atti di conservazione del patrimonio; chi agisce per il risarcimento deve allegare la causa di scioglimento e gli atti successivi, mentre gli amministratori devono provare la finalità liquidatoria/conservativa delle operazioni contestate.

  • art. 65 legge fall.

    Richiamato in via subordinata dalla curatela per l'inefficacia di atti dispositivi, ma la decisione si concentra soprattutto sulla disciplina del rimborso dei finanziamenti soci e sulla responsabilità gestoria.

  • art. 146 legge fall.

    Fondamento dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela verso gli amministratori.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: non è consentito rivalutare il merito o le prove sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'eccezione di intervenuta transazione può essere rilevata anche d'ufficio, ma solo se il relativo accordo e il suo contenuto risultano documentalmente acquisiti agli atti; in mancanza, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La transazione novativa non impedisce di per sé la prosecuzione o la riemersione del rapporto originario se le parti hanno previsto la risoluzione per inadempimento: il giudice deve verificare il contenuto dell'accordo prima di trarne effetti estintivi definitivi.
  • In cassazione non è consentito contestare la valutazione delle prove e delle presunzioni sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti; la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile solo quando il ragionamento presuntivo sia costruito in modo giuridicamente scorretto, non quando si dissenta dall'apprezzamento del merito.
  • La prova per presunzioni è legittima anche quando si articoli in una catena di inferenze, purché ciascun passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza; non vi è, di regola, un divieto assoluto di inferenze successive.
  • Chi agisce per la responsabilità degli amministratori per atti compiuti dopo lo scioglimento della società deve allegare la causa di scioglimento e gli atti gestori successivi; spetta invece agli amministratori dimostrare che le operazioni avevano finalità liquidatoria o conservativa e non introducevano un nuovo rischio d'impresa.
  • Dopo il verificarsi della causa di scioglimento, sono consentiti solo atti coerenti con la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; le operazioni che espongano la società a nuovo rischio imprenditoriale possono generare responsabilità risarcitoria.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente in modo non meramente formale: è sufficiente che indichi con precisione il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e la loro presenza nel fascicolo, senza necessità di una trascrizione integrale di tutto il materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAmministratoriImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.